Art. 19 T.U. Acque La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell’acqua
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.