Art. 19 T.U. Acque La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell’acqua

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.