Art. 40 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo. le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell’acqua, le garanzie richieste nell’interesse dell’agricoltura, dell’industria, dell’igiene pubblica e stabilisce l’annuo canone da corrispondersi allo Stato.
2. Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per l’utilizzazione dell’acqua.
3. Su esplicito parere del Consiglio Superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell’acqua derivata o dell’energia con essa prodotta.
4. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l’osservanza delle richieste dell’Autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.