Art. 31 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d’acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l’uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.