Art. 31 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d’acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l’uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.