Art. 30 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell’art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.(22)

Testo in vigore dal 12 novembre 1968

Note di aggiornamento

Aggiornamento (22)

Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall’art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati oltre per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l’attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.