Art. 16 T.U. Acque Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.