Art. 11 T.U. Acque Per la domanda prescelta l’Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un’annata, del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento. La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.(10)(19)

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962

Note di aggiornamento

Aggiornamento (10)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che “La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non può essere inferiore a lire duemila”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

Aggiornamento (19)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l’art. 5, comma 2) che la cauzione di cui al secondo comma del presente articolo non può essere inferiore a lire 20.000.
Ha inoltre disposto (con l’art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.