Art. 13 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.(22)

2. Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, l’autorizzazione all’inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall’Ufficio del Genio Civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 12 novembre 1968

Note di aggiornamento

Aggiornamento (22)

Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, permettere che, senza l’obbligo della cauzione, in deroga all’articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.