Art. 68 c.p. Limiti al concorso di circostanze

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo quanto è disposto nell’articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

2. Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 68 c.p. regola il cosiddetto concorso apparente di circostanze. Quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra aggravante, o un’attenuante comprende in sé un’altra attenuante, si applica soltanto quella che importa il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena; se le due circostanze prevedono la medesima variazione, si applica un solo aumento o una sola diminuzione.

La norma esprime, sul terreno delle circostanze, il divieto di doppia valutazione dello stesso dato di fatto (ne bis in idem sostanziale) e rappresenta il corrispondente dell’art. 15 c.p. sul concorso apparente di norme incriminatrici, espressamente fatto salvo dalla clausola di apertura. La ratio è evitare che uno stesso elemento del fatto, descritto da due disposizioni in rapporto di contenenza, produca due aumenti o due diminuzioni di pena.

Contenuto della disposizione

Presupposto: la circostanza complessa. Si ha quando una circostanza contiene tutti gli elementi di un’altra, con l’aggiunta di elementi ulteriori o specializzanti. Il rapporto va verificato confrontando le fattispecie circostanziali in astratto, come per l’art. 15 c.p., non limitandosi a constatare che nel caso concreto le due circostanze abbiano un punto di contatto.

Effetto. È valutata a carico, o a favore, del colpevole soltanto la circostanza che comporta la variazione di pena più ampia. L’altra non si applica, perché il suo contenuto è già interamente considerato.

Parità di effetto (secondo comma). Se le circostanze comportano lo stesso aumento o la stessa diminuzione, si applica un solo aumento o una sola diminuzione.

Clausola di salvezza. Resta fermo l’art. 15 c.p.: quando una circostanza è già elemento costitutivo del reato o di un reato speciale, il problema si risolve a monte con le regole sul concorso apparente di norme, oltre che con le clausole di riserva contenute negli artt. 61 e 62 c.p., che escludono l’applicazione delle circostanze comuni quando sono elementi costitutivi o circostanze speciali.

Profili applicativi

Il caso tipico è il rapporto tra un’aggravante comune e un’aggravante speciale che ne riproduce il contenuto con elementi specializzanti: si applica la speciale, se comporta l’aumento maggiore. Simmetricamente, sul versante delle attenuanti, la giurisprudenza esclude che la stessa condotta collaborativa valga due volte, una come attenuante speciale e una come attenuante comune del ravvedimento attivo.

Va distinto il concorso apparente dal concorso reale di più circostanze, anche previste nella stessa disposizione. Quando più aggravanti ad effetto speciale sono autonome tra loro, perché descrivono profili diversi del fatto (ad esempio l’uso dell’arma e il travisamento nella rapina), non vi è contenenza e trova applicazione l’art. 63, quarto comma, c.p., che prevede la pena per la circostanza più grave e un unico aumento facoltativo per le altre. Nel concorso reale la circostanza soccombente conserva la sua natura e i suoi effetti diversi dalla pena; nel concorso apparente, invece, la circostanza assorbita non si applica affatto.

Un errore frequente in sede difensiva è invocare l’art. 68 per circostanze solo occasionalmente coincidenti nei fatti: la norma richiede un vero rapporto di inclusione strutturale. Di contro, il giudice che applica due circostanze in rapporto di contenenza incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 29 ottobre 1992, n. 10383: la stessa condotta collaborativa che ha già fondato l’attenuante speciale in materia di stupefacenti non può valere anche per l’attenuante comune del ravvedimento; per l’art. 68 c.p., nella circostanza complessa si applica soltanto quella che importa la maggiore diminuzione.
  • Cassazione penale, sez. II, 16 novembre 2023, n. 46210: più circostanze ad effetto speciale previste nella stessa norma, quando descrivono profili diversi del fatto, concorrono realmente e si applica l’art. 63, quarto comma, c.p., con un unico aumento facoltativo entro il terzo per le soccombenti.
  • Cassazione penale, sez. I, 25 maggio 2017, n. 26338: nel concorso reale di aggravanti ad effetto speciale, la circostanza meno grave, pur soccombente quanto alla pena, conserva natura ed efficacia, compresa la misura di sicurezza ad essa collegata.

Rapporti con altre norme

  • Art. 15 c.p.: principio di specialità tra norme incriminatrici, espressamente fatto salvo.
  • Artt. 61 e 62 c.p.: clausole che escludono le circostanze comuni quando sono elementi costitutivi o circostanze speciali.
  • Art. 63 c.p.: regole per il concorso reale di più circostanze omogenee.
  • Artt. 66 e 67 c.p.: limiti di aumento e diminuzione nel concorso reale.
  • Art. 69 c.p.: concorso eterogeneo tra aggravanti e attenuanti.
  • Art. 84 c.p.: reato complesso, analogo sul piano delle fattispecie incriminatrici.