Art. 62 c.p. Circostanze attenuanti comuni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

2. 1° l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

3. 2° l’aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

4. 3° l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5. 5° l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6. 6° l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (24)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f che “È concessa amnistia:
[...]
f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del Codice penale”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 15, comma 1) che l’aministia concessa dall’art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 62 c.p. apre il capo II del titolo III del libro I, dedicato alle circostanze del reato, con l’elenco delle circostanze attenuanti comuni: elementi accidentali, che non incidono sull’esistenza del reato ma ne graduano la gravità, applicabili in linea di principio a qualsiasi fattispecie. La clausola iniziale ne delimita l’operatività: le attenuanti si applicano solo quando non sono già elementi costitutivi del reato o circostanze attenuanti speciali, così da evitare che lo stesso dato di fatto sia valutato due volte a favore del colpevole.

Le sei ipotesi rispondono a logiche diverse. Alcune esprimono un minor disvalore soggettivo del fatto (i motivi di particolare valore morale o sociale, la reazione in stato d’ira, la suggestione della folla); altre un minor disvalore oggettivo (la speciale tenuità del danno o del lucro, il concorso del fatto doloso della persona offesa); l’ultima valorizza il comportamento successivo al reato, premiando la riparazione del danno e l’attivazione per eliderne le conseguenze. Il n. 6 è stato arricchito, con la disciplina organica della giustizia riparativa introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, dell’ipotesi della partecipazione a un programma di giustizia riparativa con la vittima concluso con un esito riparativo.

Le altre attenuanti di carattere generale si trovano nell’art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche); le regole sul calcolo della diminuzione, sul concorso e sul bilanciamento con le aggravanti sono dettate dagli artt. 63-69 c.p.

Contenuto della disposizione

Motivi di particolare valore morale o sociale (n. 1). Rilevano i motivi che la coscienza collettiva approva in modo diffuso in un dato momento storico, non quelli che l’agente ritiene personalmente nobili; il motivo deve essere stato determinante della condotta.

Provocazione (n. 2). Richiede tre elementi: lo stato d’ira, cioè un’alterazione emotiva che incide sulla capacità di autocontrollo; il fatto ingiusto altrui, valutato secondo parametri obiettivi; il nesso di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione. La norma non esige l’immediatezza: lo stato d’ira può protrarsi nel tempo, purché la reazione avvenga mentre esso perdura.

Suggestione della folla in tumulto (n. 3). È esclusa per le riunioni o gli assembramenti vietati e per chi sia delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza.

Speciale tenuità (n. 4). La norma contempla due ipotesi: nei delitti contro il patrimonio, o che comunque lo offendono, il danno patrimoniale di speciale tenuità; nei delitti determinati da motivi di lucro, il lucro perseguito o conseguito di speciale tenuità, a condizione che anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Il riferimento ai delitti esclude le contravvenzioni.

Fatto doloso della persona offesa (n. 5). La condotta della vittima deve aver concorso, insieme all’azione o all’omissione del colpevole, a determinare l’evento, ed essere dolosa, cioè volta allo stesso risultato.

Riparazione e ravvedimento (n. 6). La disposizione comprende tre ipotesi autonome: la riparazione integrale del danno, prima del giudizio, mediante risarcimento e, quando possibile, restituzioni; l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente, sempre prima del giudizio e fuori dal recesso attivo dell’art. 56 c.p., per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; la partecipazione a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo. Se l’esito comporta impegni comportamentali dell’imputato, l’attenuante si valuta solo quando essi sono stati rispettati.

Effetti. In mancanza di una diversa previsione, ciascuna attenuante comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo, secondo l’art. 65 c.p.; se ne concorrono più, si applicano i limiti dell’art. 67 c.p. Le attenuanti sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o ritenute inesistenti per errore (art. 59, primo comma, c.p.).

Profili applicativi

Per la provocazione l’onere di allegare e provare gli elementi di fatto grava, nella prassi, sull’imputato. L’attenuante è esclusa quando la reazione è macroscopicamente sproporzionata, perché in tal caso il fatto altrui diventa un mero pretesto, e quando l’azione nasce da rancore, gelosia o desiderio di vendetta sedimentati nel tempo. La cosiddetta provocazione per accumulo è ammessa, ma richiede un episodio finale scatenante che faccia esplodere la tensione accumulata. La premeditazione e la preparazione del reato sono di regola incompatibili con lo stato d’ira.

Per la speciale tenuità del n. 4 non basta il valore venale del bene: il danno deve essere lievissimo, pressoché irrisorio, e va considerato il pregiudizio complessivo, compresi i danneggiamenti accessori e, nei reati plurioffensivi come la rapina, la lesione della persona aggredita. Non rileva la capacità economica della vittima di sopportare il danno.

Sul n. 6 la casistica è ampia. Il risarcimento deve essere integrale, sicché quello frutto di una transazione con reciproche concessioni o solo parziale può valere, al più, ai fini delle attenuanti generiche. Il termine «prima del giudizio» coincide, nel rito ordinario, con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e, nel giudizio abbreviato, con l’ordinanza di ammissione al rito. Il pagamento dell’assicuratore della responsabilità civile vale se l’imputato ne è a conoscenza e lo fa proprio; nei reati con lesione restitutoria, come il furto o la rapina, è necessaria anche la restituzione spontanea del bene, mentre il recupero da parte delle forze dell’ordine la esclude. Nel reato continuato la riparazione deve riguardare tutti i fatti avvinti dalla continuazione.

Per la difesa è decisivo documentare tempestivamente il risarcimento (quietanza, prova del pagamento, accettazione della persona offesa) prima del termine processuale rilevante, ricordando che la quietanza liberatoria non vincola il giudice sulla valutazione di integralità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 6 giugno 2024, n. 22974: il fatto ingiusto altrui deve avere un’ingiustizia obiettiva, valutata secondo le regole giuridiche, morali e sociali della collettività e non secondo la sensibilità dell’imputato; l’attenuante cade solo se la sproporzione è così macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale, e il giudice che la nega deve indicarne specificamente le ragioni.
  • Cassazione penale, sez. I, 30 dicembre 2014, n. 53740: nella provocazione per accumulo occorre la prova di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione della sofferenza sedimentata; l’attenuante è esclusa se l’agente è mosso da intento punitivo o di vendetta o se la reazione è eccessiva rispetto all’ultimo episodio.
  • Cassazione penale, sez. V, 8 maggio 2015, n. 19276: l’attenuante del n. 5 richiede che la persona offesa abbia voluto l’evento come conseguenza della propria condotta, non bastando che questa sia stata l’occasione della reazione; provocazione e fatto doloso della persona offesa non coincidono necessariamente.
  • Cassazione penale, sez. II, 7 agosto 2026, n. 30192: nella rapina la speciale tenuità del danno richiede una valutazione complessiva del pregiudizio patrimoniale e personale, compresi gli effetti della violenza o minaccia e i costi delle cautele imposte dalla sottrazione dei documenti; non rileva la capacità della vittima di sopportare il danno (ricorso inammissibile).
  • Cassazione penale, sez. IV, 6 dicembre 2023, n. 48519: nel giudizio abbreviato il risarcimento integrale deve intervenire prima dell’ordinanza di ammissione al rito; nel rito ordinario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
  • Cassazione penale, sez. IV, 7 marzo 2019, n. 10056: il risarcimento eseguito dall’assicuratore si considera effettuato dall’imputato quando questi ne abbia conoscenza e mostri di volerlo fare proprio; sono irrilevanti le successive contestazioni difensive sulla congruità della somma.
  • Cassazione penale, sez. II, 26 luglio 2022, n. 29715: nei reati con lesione insieme restitutoria e risarcitoria l’attenuante richiede la spontanea restituzione del bene; se questo è stato recuperato dalle forze dell’ordine, il successivo risarcimento dei danni residui non basta.
  • Cassazione penale, sez. VI, 9 luglio 2025, n. 25192: l’esito positivo del programma di giustizia riparativa, intervenuto prima della definizione del processo, deve essere valutato dal giudice di merito anche ai fini dell’attenuante del n. 6 e del trattamento sanzionatorio.

Rapporti con altre norme

  • Art. 62-bis c.p.: le attenuanti generiche possono concorrere con quelle comuni, ma non possono fondarsi sugli stessi elementi già valorizzati dall’art. 62.
  • Artt. 63, 65 e 67 c.p.: misura della diminuzione per una o più attenuanti e limiti inferiori della pena.
  • Art. 69 c.p.: bilanciamento con le aggravanti e divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata, inciso dalla Corte costituzionale proprio rispetto alla riparazione integrale del danno.
  • Art. 59 c.p.: le attenuanti si applicano anche se non conosciute dall’agente.
  • Art. 131-bis c.p.: la particolare tenuità del fatto esclude la punibilità, mentre il n. 4 attenua soltanto la pena.
  • Art. 162-ter c.p.: nei reati procedibili a querela soggetta a remissione, le condotte riparatorie possono estinguere il reato.
  • Art. 129-bis c.p.p. e art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022: accesso ai programmi di giustizia riparativa e valutazione del loro esito.
  • Art. 185 c.p.: il danno da riparare è quello patrimoniale e non patrimoniale risarcibile secondo le leggi civili.