Art. 63 c.p. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
2. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente.
3. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.(370)
4. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.
5. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (370)
La Corte costituzionale con sentenza 7 aprile - 27 maggio 2025 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla»”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 63 c.p. detta le regole di calcolo della pena quando ricorrono circostanze del reato. È la norma che traduce in operazioni aritmetiche la scelta di fondo del codice: le circostanze non mutano il titolo del reato, ma modificano la quantità o la specie della pena che il giudice avrebbe applicato per il reato semplice. Accanto alle regole sugli aumenti e sulle diminuzioni, la disposizione contiene due definizioni essenziali per l’intero sistema: quella di circostanza autonoma, per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, e quella di circostanza ad effetto speciale, che importa un aumento o una diminuzione superiore a un terzo.
La norma disciplina il concorso omogeneo di circostanze, cioè di più aggravanti o di più attenuanti; il concorso eterogeneo tra aggravanti e attenuanti è regolato dall’art. 69 c.p. Il terzo comma è stato inciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 2025, che ha esteso il criterio moderatore del quarto comma al concorso tra una circostanza autonoma o ad effetto speciale e la recidiva semplice dell’art. 99, primo comma, c.p.
Contenuto della disposizione
Primo comma. L’aumento o la diminuzione si opera sulla pena che il giudice applicherebbe in concreto al colpevole senza la circostanza: si individua dapprima la pena base entro la cornice edittale del reato semplice, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., e solo su di essa si calcola la variazione.
Secondo comma. Se concorrono più aggravanti, o più attenuanti, gli aumenti o le diminuzioni si applicano in successione, ciascuno sulla pena risultante dall’operazione precedente (cosiddetto calcolo a cascata).
Terzo comma. Quando una circostanza è autonoma o ad effetto speciale, le variazioni per le altre circostanze non operano sulla pena ordinaria, ma su quella stabilita per la circostanza anzidetta. Occorre quindi applicare per prima la circostanza che modifica la cornice edittale e poi, sul risultato, le circostanze comuni.
Quarto e quinto comma. Se concorrono più aggravanti autonome o ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la più grave, ma il giudice può aumentarla; specularmente, se concorrono più attenuanti di tale natura, si applica la pena meno grave fra quelle previste, che il giudice può diminuire. Si tratta di un criterio di cumulo giuridico che sostituisce il cumulo materiale degli aumenti, per evitare risultati sanzionatori eccessivi. L’ulteriore aumento facoltativo incontra il limite del terzo, come per le circostanze comuni, e il limite dei trent’anni di reclusione dell’art. 66 c.p.
Effetto della sentenza n. 74 del 2025. Il criterio del quarto comma si applica anche quando una circostanza autonoma o ad effetto speciale concorre con la recidiva semplice: si applica la pena per la circostanza più grave, con facoltà di aumento.
Profili applicativi
Il punto più delicato riguarda la recidiva. Le ipotesi dell’art. 99, commi secondo, terzo e quarto, c.p., comportando aumenti superiori a un terzo, sono circostanze ad effetto speciale e, quando concorrono con altre aggravanti dello stesso tipo, soggiacciono al quarto comma: non è consentito applicare l’intero aumento per la prima aggravante e poi, sul risultato, l’intero aumento per la recidiva. Le circostanze indipendenti, che fissano una cornice autonoma, sono assimilate a quelle ad effetto speciale solo se comportano un aumento superiore a un terzo.
Per individuare la circostanza più grave si guarda al massimo edittale previsto e, a parità di massimo, al maggior minimo, non alla pena in concreto irrogabile; tuttavia, la pena così determinata non può scendere sotto il minimo più elevato previsto da un’altra aggravante concorrente. Quando con le aggravanti speciali concorrono anche aggravanti comuni, l’ordine corretto è: pena per la circostanza speciale più grave, eventuale unico aumento facoltativo per le altre speciali, aumenti per le comuni.
L’aumento facoltativo non applicato non equivale a esclusione della circostanza, che resta ritenuta e produce gli altri effetti, ad esempio sul calcolo della prescrizione, ove si considera l’aumento massimo consentito dal quarto comma. Allo stesso modo, la circostanza soccombente conserva gli effetti diversi dalla pena, come una misura di sicurezza ad essa collegata.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme