Art. 63 c.p. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente.

3. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.(370)

4. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

5. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

Testo in vigore dal 29 maggio 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (370)

La Corte costituzionale con sentenza 7 aprile - 27 maggio 2025 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla»”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 63 c.p. detta le regole di calcolo della pena quando ricorrono circostanze del reato. È la norma che traduce in operazioni aritmetiche la scelta di fondo del codice: le circostanze non mutano il titolo del reato, ma modificano la quantità o la specie della pena che il giudice avrebbe applicato per il reato semplice. Accanto alle regole sugli aumenti e sulle diminuzioni, la disposizione contiene due definizioni essenziali per l’intero sistema: quella di circostanza autonoma, per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, e quella di circostanza ad effetto speciale, che importa un aumento o una diminuzione superiore a un terzo.

La norma disciplina il concorso omogeneo di circostanze, cioè di più aggravanti o di più attenuanti; il concorso eterogeneo tra aggravanti e attenuanti è regolato dall’art. 69 c.p. Il terzo comma è stato inciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 2025, che ha esteso il criterio moderatore del quarto comma al concorso tra una circostanza autonoma o ad effetto speciale e la recidiva semplice dell’art. 99, primo comma, c.p.

Contenuto della disposizione

Primo comma. L’aumento o la diminuzione si opera sulla pena che il giudice applicherebbe in concreto al colpevole senza la circostanza: si individua dapprima la pena base entro la cornice edittale del reato semplice, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., e solo su di essa si calcola la variazione.

Secondo comma. Se concorrono più aggravanti, o più attenuanti, gli aumenti o le diminuzioni si applicano in successione, ciascuno sulla pena risultante dall’operazione precedente (cosiddetto calcolo a cascata).

Terzo comma. Quando una circostanza è autonoma o ad effetto speciale, le variazioni per le altre circostanze non operano sulla pena ordinaria, ma su quella stabilita per la circostanza anzidetta. Occorre quindi applicare per prima la circostanza che modifica la cornice edittale e poi, sul risultato, le circostanze comuni.

Quarto e quinto comma. Se concorrono più aggravanti autonome o ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la più grave, ma il giudice può aumentarla; specularmente, se concorrono più attenuanti di tale natura, si applica la pena meno grave fra quelle previste, che il giudice può diminuire. Si tratta di un criterio di cumulo giuridico che sostituisce il cumulo materiale degli aumenti, per evitare risultati sanzionatori eccessivi. L’ulteriore aumento facoltativo incontra il limite del terzo, come per le circostanze comuni, e il limite dei trent’anni di reclusione dell’art. 66 c.p.

Effetto della sentenza n. 74 del 2025. Il criterio del quarto comma si applica anche quando una circostanza autonoma o ad effetto speciale concorre con la recidiva semplice: si applica la pena per la circostanza più grave, con facoltà di aumento.

Profili applicativi

Il punto più delicato riguarda la recidiva. Le ipotesi dell’art. 99, commi secondo, terzo e quarto, c.p., comportando aumenti superiori a un terzo, sono circostanze ad effetto speciale e, quando concorrono con altre aggravanti dello stesso tipo, soggiacciono al quarto comma: non è consentito applicare l’intero aumento per la prima aggravante e poi, sul risultato, l’intero aumento per la recidiva. Le circostanze indipendenti, che fissano una cornice autonoma, sono assimilate a quelle ad effetto speciale solo se comportano un aumento superiore a un terzo.

Per individuare la circostanza più grave si guarda al massimo edittale previsto e, a parità di massimo, al maggior minimo, non alla pena in concreto irrogabile; tuttavia, la pena così determinata non può scendere sotto il minimo più elevato previsto da un’altra aggravante concorrente. Quando con le aggravanti speciali concorrono anche aggravanti comuni, l’ordine corretto è: pena per la circostanza speciale più grave, eventuale unico aumento facoltativo per le altre speciali, aumenti per le comuni.

L’aumento facoltativo non applicato non equivale a esclusione della circostanza, che resta ritenuta e produce gli altri effetti, ad esempio sul calcolo della prescrizione, ove si considera l’aumento massimo consentito dal quarto comma. Allo stesso modo, la circostanza soccombente conserva gli effetti diversi dalla pena, come una misura di sicurezza ad essa collegata.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 24 maggio 2011, n. 20798: la recidiva che può comportare un aumento superiore a un terzo è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, in concorso con altre aggravanti ad effetto speciale, soggiace all’applicazione della pena per la circostanza più grave, individuata guardando al massimo edittale e, a parità, al maggior minimo, senza scendere sotto il minimo più elevato dell’altra.
  • Corte costituzionale, 27 maggio 2025, n. 74: è illegittimo il terzo comma nella parte in cui non estende il criterio moderatore del quarto comma al concorso tra circostanza autonoma o ad effetto speciale e recidiva semplice, perché imponeva per la recidiva meno grave un trattamento più severo di quello previsto per le recidive qualificate.
  • Cassazione penale, sez. V, 20 febbraio 2018, n. 8191: è errato il calcolo che applica integralmente l’aumento per una circostanza ad effetto speciale e poi, sul risultato, l’intero aumento per la recidiva qualificata; per la seconda circostanza l’aumento è facoltativo e contenuto nel terzo.
  • Cassazione penale, sez. II, 16 novembre 2023, n. 46210: se con più aggravanti ad effetto speciale concorrono aggravanti comuni, si individua la speciale più grave, si opera un unico aumento facoltativo entro il terzo per le altre speciali e poi gli aumenti per le comuni, con il solo limite dell’art. 66 c.p.
  • Cassazione penale, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 48383: le circostanze indipendenti sono assimilate a quelle ad effetto speciale solo se comportano un aumento superiore a un terzo; in caso contrario il criterio moderatore non si applica.
  • Cassazione penale, sez. V, 10 febbraio 2023, n. 5759: la mancata applicazione dell’aumento facoltativo per la seconda aggravante ad effetto speciale non ne comporta la disapplicazione, sicché essa conserva rilievo, ad esempio, ai fini della prescrizione (ricorso inammissibile).
  • Cassazione penale, sez. I, 25 maggio 2017, n. 26338: il quarto comma esaurisce i suoi effetti nel contenimento dell’aumento di pena e non priva la circostanza soccombente della sua natura né delle conseguenze diverse dalla pena, come la misura di sicurezza ad essa collegata.

Rapporti con altre norme

  • Artt. 64 e 65 c.p.: misura degli aumenti e delle diminuzioni quando la legge non la determina.
  • Artt. 66 e 67 c.p.: limiti massimi degli aumenti e minimi delle diminuzioni in caso di concorso di più circostanze.
  • Art. 68 c.p.: concorso apparente di circostanze, quando una comprende l’altra.
  • Art. 69 c.p.: concorso eterogeneo e giudizio di bilanciamento.
  • Art. 99 c.p.: forme di recidiva, la cui qualificazione come circostanze ad effetto speciale incide sull’applicazione del quarto comma.
  • Art. 133 c.p.: criteri per individuare la pena base su cui operano le variazioni.
  • Artt. 157 e 161 c.p.: ai fini della prescrizione si tiene conto delle circostanze ad effetto speciale secondo le regole dell’art. 63.