Art. 61 c.p. Circostanze aggravanti comuni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l’avere agito per motivi abietti o futili;

2° l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3° l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;

4° l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6° l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7° l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8° l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9° l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10° l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;

11° l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.

11-bis. l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.(217)(223)

11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

11-quater. l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività.

11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni.

11-decies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

11-undecies) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

Testo in vigore dal 17 ottobre 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (217)

La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi”.

Aggiornamento (223)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis del codice penale.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni, applicabili cioè a qualsiasi reato con il quale siano compatibili. Si tratta di elementi accessori, che non modificano il titolo del reato ma ne accrescono la gravità e comportano un aumento di pena fino a un terzo (art. 64 c.p.). La clausola iniziale ne limita l’operatività: le circostanze aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, per evitare che lo stesso dato sia valutato due volte.

Il catalogo esprime ragioni di maggiore disvalore eterogenee: la riprovevolezza dei motivi (n. 1), il collegamento con altri reati (n. 2), l’intensità della colpa (n. 3), la crudeltà (n. 4), la vulnerabilità della vittima (n. 5), l’abuso di poteri, qualità o relazioni (nn. 9 e 11), la qualità della persona offesa (n. 10), l’entità del danno (n. 7). L’elenco originario dei numeri da 1 a 11 è stato progressivamente ampliato con i numeri 11-bis e seguenti, introdotti da più interventi legislativi a tutela di categorie di vittime o di contesti specifici: minori nei pressi delle scuole, donne in gravidanza, persone ricoverate in strutture sanitarie o socioassistenziali, manifestazioni sportive, personale sanitario e scolastico, stazioni ferroviarie e metropolitane; da ultimo, il n. 11-undecies riguarda l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il n. 11-bis, che aggravava il reato commesso dallo straniero presente illegalmente nel territorio nazionale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale nel 2010, come risulta dalle note di aggiornamento del testo vigente: resta nel codice ma non è più applicabile.

Contenuto della disposizione

Motivi abietti o futili (n. 1). Abietto è il motivo turpe, spregevole secondo il comune sentire; futile quello così lieve e sproporzionato rispetto al reato da apparire un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. La futilità è incompatibile con l’attenuante della provocazione.

Nesso teleologico (n. 2). Aggrava il reato commesso per eseguirne o occultarne un altro, o per assicurarsene il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità.

Colpa cosciente (n. 3). Nei delitti colposi, aggrava l’aver agito nonostante la previsione dell’evento.

Sevizie e crudeltà (n. 4). Le sevizie sono azioni studiate per infliggere sofferenze aggiuntive; la crudeltà è una condotta che eccede la normalità causale, procura patimenti gratuiti ed esprime un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole.

Minorata difesa (n. 5). Consiste nell’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Altre ipotesi. Il n. 6 riguarda il latitante; il n. 7 il danno patrimoniale di rilevante gravità nei delitti contro il patrimonio o determinati da motivi di lucro; il n. 8 l’aggravamento delle conseguenze del delitto; il n. 9 l’abuso di poteri o la violazione di doveri inerenti a una pubblica funzione, a un pubblico servizio o alla qualità di ministro di un culto; il n. 10 il fatto commesso contro pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, ministri di culto o agenti diplomatici nell’atto o a causa delle funzioni; il n. 11 l’abuso di autorità, di relazioni domestiche, d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità.

Numeri da 11-ter a 11-undecies. Riguardano i delitti contro la persona in danno di minori presso istituti di istruzione (11-ter); il delitto non colposo commesso durante una misura alternativa (11-quater); i delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale commessi in presenza o in danno di un minore o in danno di donna in gravidanza (11-quinquies); i fatti in danno di persone ricoverate in strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-educative (11-sexies); i fatti in occasione di manifestazioni sportive (11-septies); i delitti violenti contro esercenti professioni sanitarie (11-octies) o contro il personale scolastico (11-novies); i delitti commessi presso stazioni e convogli (11-decies); l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale come mezzo insidioso, o che abbia ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze (11-undecies).

Profili applicativi

L’imputazione delle aggravanti richiede la conoscenza o l’ignoranza colpevole (art. 59, secondo comma, c.p.), anche nei confronti dei concorrenti. Nella pratica la circostanza più discussa è la minorata difesa: le Sezioni Unite hanno chiarito che il tempo di notte può integrarla da solo, ma soltanto se, in concreto, la difesa pubblica o privata ne è stata effettivamente ostacolata e non ricorrono fattori che ne neutralizzano l’effetto, come una vigilanza efficace. Analogamente l’età avanzata della vittima non basta di per sé: occorre una situazione di vulnerabilità concreta di cui l’agente abbia profittato.

Per la crudeltà, il giudice deve distinguere la violenza necessaria a cagionare l’evento, anche se reiterata, da quella eccedente: la pluralità dei colpi non integra l’aggravante quando è funzionale a vincere la resistenza della vittima. Per i motivi futili rileva la vera genesi del fatto, non un segmento isolato della condotta. Per il danno di rilevante gravità nel delitto tentato, occorre dimostrare che, se l’evento si fosse verificato, il danno sarebbe stato ingente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 8 novembre 2021, n. 40275: le circostanze di tempo, di luogo o di persona devono tradursi in una concreta vulnerabilità della vittima di cui l’agente abbia consapevolmente profittato; il tempo di notte può integrare da solo la minorata difesa, purché la difesa ne sia stata in concreto ostacolata e non ricorrano circostanze idonee a neutralizzarne l’effetto.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 29 settembre 2016, n. 40516: la crudeltà è circostanza soggettiva, caratterizzata da una condotta eccedente la normalità causale che determina sofferenze aggiuntive; il dolo d’impeto non è con essa incompatibile, ma l’impulsività della condotta può escluderla nel caso concreto.
  • Cassazione penale, sez. I, 15 luglio 2021, n. 27347: la reiterazione dei colpi non integra la crudeltà quando è funzionale alla dinamica omicida, specie se la vittima oppone resistenza; confermata l’esclusione dell’aggravante.
  • Cassazione penale, sez. V, 21 maggio 2020, n. 15674: la futilità del motivo sussiste quando il reato è mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali; l’aggravante dei futili motivi e l’attenuante della provocazione non possono coesistere.
  • Cassazione penale, sez. II, 28 maggio 2026, n. 19594: l’età particolarmente avanzata della vittima non integra di per sé la minorata difesa, essendo necessario che ne sia derivato un concreto ostacolo alla difesa di cui l’agente abbia consapevolmente profittato.
  • Cassazione penale, sez. I, 12 settembre 2018, n. 40435: per l’aggravante del n. 11-quinquies basta la presenza fisica del minore sul luogo del fatto, non occorrendo che abbia la maturità per comprenderne la portata.
  • Cassazione penale, sez. VI, 28 febbraio 1995, n. 2070: nel delitto tentato contro il patrimonio, l’aggravante del n. 7 richiede la rigorosa dimostrazione che il danno, se l’evento si fosse verificato, sarebbe stato di rilevante entità.

Rapporti con altre norme

  • Art. 59 c.p.: stabilisce i criteri di imputazione soggettiva delle aggravanti.
  • Art. 61-bis c.p.: aggravante del reato transnazionale.
  • Art. 62 c.p.: attenuanti comuni, con cui le aggravanti si bilanciano ai sensi dell’art. 69 c.p.
  • Artt. 63 e 64 c.p.: regolano l’applicazione degli aumenti di pena.
  • Art. 70 c.p.: distingue circostanze oggettive e soggettive.
  • Art. 118 c.p.: valutazione delle circostanze nel concorso di persone.
  • Artt. 576 e 577 c.p.: richiamano alcune aggravanti comuni come aggravanti speciali dell’omicidio.