Art. 69-bis c.p. Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Testo in vigore dal 6 aprile 2018

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 69-bis c.p. introduce un’eccezione al giudizio di comparazione tra circostanze disciplinato dall’art. 69 c.p. Per un gruppo di delitti di particolare gravità, quando il reato è aggravato dall’essersi l’agente servito di persone non imputabili, non punibili o minorenni, e chi le ha determinate o se ne è avvalso è un loro stretto familiare, le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti né prevalenti sulle aggravanti e operano solo come diminuzioni sulla pena già aumentata.

La regola non è nuova: riproduce, con adattamenti, la deroga al bilanciamento già prevista dall’art. 7, comma 4, del d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172, per i delitti dell’art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, c.p.p. aggravati ai sensi degli artt. 111 e 112 c.p. Lo stesso decreto aveva rafforzato le due aggravanti, prevedendo per l’art. 111 c.p. un aumento da un terzo alla metà nei delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza e riscrivendo il n. 4 dell’art. 112, primo comma, c.p. La ratio è contrastare lo sfruttamento, da parte della criminalità organizzata, di figli e fratelli minori o non imputabili come esecutori materiali, impedendo che le attenuanti neutralizzino l’aggravamento.

Contenuto della disposizione

Delitti interessati. Sono quelli dell’art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, c.p.p.: tra gli altri, i delitti di strage e di devastazione, l’associazione di tipo mafioso e i delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, i delitti con finalità di terrorismo, i più gravi delitti in materia di armi e l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Aggravanti interessate. Sono quelle dell’art. 111 c.p. (determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) e dell’art. 112, primo comma, nn. 3 e 4, e secondo comma, c.p. (determinazione di persone soggette alla propria autorità, direzione o vigilanza; determinazione o utilizzo di minori degli anni diciotto o di persone in stato di infermità o deficienza psichica; utilizzo di persone non imputabili o non punibili).

Requisito soggettivo. La deroga opera solo se chi ha determinato altri a commettere il reato, o se ne è avvalso, è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero il fratello o la sorella della persona utilizzata.

Effetti. Le attenuanti concorrenti, diverse dalla diminuente della minore età dell’art. 98 c.p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a tali aggravanti; le relative diminuzioni si applicano sulla pena risultante dall’aumento per le aggravanti. Le attenuanti non vengono dunque cancellate, ma perdono la capacità di elidere l’aggravamento.

Profili applicativi

La norma va coordinata con i principi generali sul bilanciamento. Il giudizio di comparazione ha carattere obbligatorio e generale, sicché le deroghe devono essere espresse e si interpretano restrittivamente: l’art. 69-bis opera solo se ricorrono congiuntamente il titolo di reato, una delle aggravanti indicate e il rapporto familiare qualificato. Fuori da questi casi, anche quando sia contestato uno dei delitti dell’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., torna applicabile l’art. 69 c.p., con gli eventuali divieti di prevalenza del suo quarto comma.

La salvezza della diminuente dell’art. 98 c.p. riguarda l’imputato minorenne: la minore età continua a partecipare al bilanciamento e può essere ritenuta equivalente o prevalente. Quando è ritenuta equivalente alle aggravanti, essa è già assorbita nel giudizio di comparazione e non dà luogo a un’ulteriore riduzione.

Dal punto di vista del calcolo, la sequenza è: pena base per il delitto; aumento per l’aggravante dell’art. 111 o 112 c.p.; diminuzioni per le attenuanti, nei limiti degli artt. 65 e 67 c.p.; eventuali diminuenti speciali sottratte al bilanciamento e riduzione per il rito. Si tratta di un modello analogo a quello che altre norme speciali adottano per aggravanti ritenute di particolare allarme.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 18 marzo 2010, n. 10713: tra le norme che escludono espressamente il bilanciamento le Sezioni Unite richiamano l’art. 7, comma 4, d.l. n. 419 del 1991 per i delitti dell’art. 407, comma 2, lettera a), nn. 1-6, c.p.p. aggravati dagli artt. 111 e 112 c.p.; quando concorrono circostanze sottratte al bilanciamento e circostanze bilanciabili, la comparazione tra queste ultime precede l’applicazione delle prime.
  • Cassazione penale, sez. VI, 30 settembre 1996, n. 8788: il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto è obbligatorio, perché imposto dalla valutazione complessiva del fatto e della personalità del reo e dal controllo sulla legalità della pena.
  • Cassazione penale, sez. III, 18 luglio 2019, n. 31618: in assenza di un’espressa previsione derogatoria non è possibile sottrarre una circostanza attenuante, anche ad effetto speciale, al giudizio di comparazione con le aggravanti.
  • Cassazione penale, sez. I, 26 novembre 2021, n. 43707: la diminuente della minore età dell’art. 98 c.p. ritenuta equivalente alle aggravanti è assorbita nel bilanciamento e non va ulteriormente calcolata in diminuzione (ricorso inammissibile).

Rapporti con altre norme

  • Art. 69 c.p.: regola generale del bilanciamento, cui l’art. 69-bis deroga.
  • Artt. 111 e 112 c.p.: aggravanti alle quali si riferisce l’esclusione del bilanciamento.
  • Art. 98 c.p.: diminuente della minore età, che resta soggetta al bilanciamento ordinario.
  • Art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p.: catalogo dei delitti cui la norma si applica.
  • Artt. 63, 65 e 67 c.p.: calcolo delle diminuzioni sulla pena aumentata.
  • Art. 416-bis.1 c.p.: altra aggravante di criminalità organizzata sottratta alla prevalenza delle attenuanti.
  • Art. 316 c.c.: nozione di responsabilità genitoriale, presupposto della qualifica del genitore.