Art. 60 c.p. Errore sulla persona dell’offeso
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
2. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 60 c.p. regola l’incidenza dell’errore sulla persona dell’offeso sul regime delle circostanze. Chi, volendo colpire una persona, ne offende per errore un’altra, commette comunque il reato voluto: l’identità della vittima non è elemento del fatto tipico e l’errore su di essa non esclude il dolo. Restano però da stabilire le sorti delle circostanze legate alla vittima, che possono riguardare la persona voluta o quella effettivamente colpita.
La norma risponde a questa domanda secondo la logica del principio di colpevolezza: le aggravanti riferite alla vittima reale, che l’agente non si era rappresentato, non gli sono addebitate; le attenuanti che egli riteneva esistenti rispetto alla vittima immaginata gli sono riconosciute. Si tratta di una deroga, in favore dell’agente, alla regola generale dell’art. 59, terzo comma, c.p., secondo cui le circostanze erroneamente supposte non sono valutate né contro né a favore.
Contenuto della disposizione
Ambito. La norma riguarda l’errore sulla persona offesa, che può derivare da uno scambio di persona (errore nell’identificazione della vittima) o da un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione: in questo secondo caso l’art. 82 c.p. (offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta) richiama espressamente le disposizioni dell’art. 60 c.p.
Aggravanti non addebitate (primo comma). Non sono poste a carico dell’agente le aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole. Chi, ad esempio, intende colpire un estraneo e per errore colpisce il proprio ascendente non risponde dell’aggravante del rapporto di parentela.
Attenuanti supposte riconosciute (secondo comma). Sono valutate a favore dell’agente le attenuanti, erroneamente supposte, relative alle condizioni, qualità o rapporti predetti: se l’agente riteneva di reagire contro l’autore di un fatto ingiusto, la provocazione può essere riconosciuta anche quando la persona colpita è diversa.
Eccezione (terzo comma). Le regole precedenti non si applicano alle circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa. Per queste valgono i criteri generali dell’art. 59 c.p.: l’aggravante relativa all’età della vittima reale si imputa se conosciuta o ignorata per colpa.
Profili applicativi
Il punto più rilevante riguarda la delimitazione delle circostanze escluse. La giurisprudenza riferisce il primo comma soltanto alle aggravanti che attengono alla persona offesa (qualità, condizioni, rapporti con il colpevole), non a quelle che riguardano la condotta o l’intensità del dolo. La premeditazione, in particolare, resta addebitabile anche quando il colpo raggiunge una persona diversa da quella designata: il proposito criminoso maturato e coltivato nel tempo appartiene all’agente, a prescindere da chi ne subisca gli effetti. Lo stesso vale per le aggravanti legate ai mezzi o alle modalità del fatto.
Nell’applicazione dell’art. 82 c.p. occorre poi distinguere: se è offesa la sola persona diversa, il fatto è un unico reato doloso, punito come se fosse stato commesso contro la vittima voluta, ed è proprio in relazione a questa che vanno valutate le circostanze legate alla persona; se è offesa anche la vittima designata, l’aberratio è plurilesiva e la pena del reato più grave è aumentata fino alla metà. L’offesa va intesa come lesione materiale, non come mera esposizione a pericolo.
L’eccezione del terzo comma si spiega con la natura delle condizioni personali considerate, che incidono sulla vulnerabilità concreta della vittima reale e sulla gravità effettiva dell’offesa: per esse prevale la realtà del fatto, nei limiti della colpevolezza richiesti dall’art. 59, secondo comma, c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme