Art. 70 c.p. Circostanze oggettive e soggettive
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Agli effetti della legge penale:
2. 1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità, dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;
3. 2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.
4. Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 70 c.p. chiude il capo dedicato alle circostanze del reato con una norma definitoria: distingue le circostanze oggettive da quelle soggettive e individua, tra queste ultime, le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La classificazione non ha valore meramente descrittivo, perché da essa e dalle norme che vi si collegano dipendono il regime di estensione delle circostanze ai concorrenti nel reato e la loro sottoposizione al giudizio di bilanciamento.
Nell’impianto originario del codice la distinzione aveva un ruolo centrale, perché all’art. 118 c.p. si estendevano ai correi le circostanze oggettive e, a certe condizioni, quelle soggettive. La l. 7 febbraio 1990, n. 19, riscrivendo gli artt. 59 e 118 c.p., ha spostato il baricentro: oggi l’imputazione delle aggravanti è fondata sulla loro conoscenza o conoscibilità (art. 59, secondo comma, c.p.), mentre l’art. 118 c.p. individua direttamente, senza rinviare all’art. 70, le circostanze soggettive che si valutano solo per la persona cui si riferiscono. L’art. 70 conserva comunque un’utilità sistematica e interpretativa per qualificare le singole circostanze.
Contenuto della disposizione
Circostanze oggettive (n. 1). Riguardano la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, nonché le condizioni o le qualità personali dell’offeso. Esempi: l’uso di armi, le sevizie e la crudeltà, il tempo di notte, la minorata difesa, il danno di rilevante gravità o di speciale tenuità.
Circostanze soggettive (n. 2). Concernono l’intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole, i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero sono inerenti alla persona del colpevole. Esempi: la premeditazione, i motivi abietti o futili, la colpa con previsione, la qualità di pubblico ufficiale, il rapporto di parentela con la vittima.
Circostanze inerenti alla persona del colpevole (secondo comma). Sono quelle che riguardano l’imputabilità (ad esempio il vizio parziale di mente o la minore età) e la recidiva.
Profili applicativi
Il rilievo pratico della classificazione emerge soprattutto nel concorso di persone. Per l’art. 118 c.p. le circostanze che riguardano i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. Tutte le altre, oggettive o soggettive non comprese in quell’elenco (come le qualità personali del colpevole o i rapporti con l’offeso), si estendono ai concorrenti secondo il criterio generale dell’art. 59 c.p.: le aggravanti se conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore colposo; le attenuanti anche se non conosciute.
La giurisprudenza ha precisato che il divieto di estensione delle circostanze soggettive non impedisce di ravvisarle direttamente in capo al concorrente che le abbia fatte proprie: così per la premeditazione e per i motivi abietti, quando il correo, conoscendo l’altrui proposito o movente, vi abbia aderito volontariamente, maturando un dolo di pari intensità. Al contrario, per le aggravanti oggettive come l’uso dell’arma o il travisamento è sufficiente la conoscibilità, desumibile anche dal coinvolgimento nella fase organizzativa.
Quanto alla recidiva, la sua qualificazione come circostanza inerente alla persona non ne esclude la natura di vera circostanza aggravante, che, quando comporta aumenti superiori a un terzo, è ad effetto speciale ai sensi dell’art. 63 c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme