Art. 64 c.p. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

2. Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 64 c.p. stabilisce la misura dell’aumento di pena quando ricorre una circostanza aggravante e la legge non lo determina essa stessa. È la regola residuale che dà contenuto alle aggravanti comuni dell’art. 61 c.p. e a tutte le aggravanti speciali che si limitano a prevedere che «la pena è aumentata», senza indicarne l’entità. Sul versante delle attenuanti le corrisponde l’art. 65 c.p.

La funzione della norma è duplice: attribuire al giudice uno spazio di adeguamento della pena alla maggiore gravità del fatto e, al tempo stesso, contenerlo entro un tetto, il terzo, che segna anche la linea di confine tra circostanze comuni e circostanze ad effetto speciale, definite dall’art. 63, terzo comma, c.p. come quelle che importano un aumento superiore a un terzo. Il secondo comma introduce un limite assoluto per la reclusione, coerente con il limite generale dei trent’anni fissato dall’art. 66 c.p. per il concorso di più aggravanti.

Contenuto della disposizione

Presupposti. La disposizione si applica quando ricorre una sola circostanza aggravante e la legge non ne determina l’aumento. Se la norma che prevede l’aggravante fissa una misura propria (ad esempio un aumento da un terzo alla metà) o una cornice edittale autonoma, prevale quella previsione.

Misura. La pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso è aumentata fino a un terzo. Il terzo è un limite massimo: l’aumento può essere anche minimo, secondo la valutazione del giudice. In base all’art. 63, primo comma, c.p., l’aumento si calcola sulla pena che il giudice applicherebbe in concreto senza la circostanza, non sul massimo edittale.

Limite assoluto. La reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare trent’anni. La disposizione non riguarda l’ergastolo, pena fissa che non si presta ad aumenti proporzionali.

Più aggravanti. Se le aggravanti comuni sono più di una, gli aumenti si applicano in successione secondo l’art. 63, secondo comma, c.p., nei limiti dell’art. 66 c.p.

Profili applicativi

L’art. 64 assume rilievo pratico anche al di fuori delle aggravanti comuni. Quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l’art. 63, quarto comma, c.p. prevede che si applichi la pena per la più grave e che il giudice possa aumentarla: questo ulteriore aumento, che la legge non quantifica, è facoltativo e soggiace al limite del terzo, sicché la circostanza soccombente si comporta di fatto come una circostanza comune. È quindi errato applicare per la recidiva qualificata soccombente l’aumento della metà o dei due terzi previsto dall’art. 99 c.p.

Altro errore frequente è operare aumenti multipli per circostanze ad effetto speciale concorrenti: l’aumento facoltativo per le speciali soccombenti è unico e complessivo, mentre per le aggravanti comuni gli aumenti sono obbligatori, uno per ciascuna, e incontrano solo i limiti dell’art. 66 c.p.

Il giudice deve motivare la misura dell’aumento in modo tanto più puntuale quanto più si avvicina al massimo. Per la difesa è utile verificare che la base di calcolo sia la pena in concreto e non quella edittale, e che non siano stati superati i limiti di legge.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 17 maggio 2012, n. 18875: nel concorso di aggravanti ad effetto speciale, la circostanza soccombente, per la quale il giudice può disporre un ulteriore aumento non predeterminato dal legislatore, si trasforma in circostanza facoltativa comune.
  • Cassazione penale, sez. II, 18 settembre 2017, n. 42520: per l’aggravante meno grave nel concorso di circostanze ad effetto speciale l’aumento facoltativo non può superare un terzo; è illegittimo l’aumento della metà applicato per la recidiva.
  • Cassazione penale, sez. II, 16 novembre 2023, n. 46210: individuata la speciale più grave, si opera un unico aumento facoltativo entro il terzo per le altre speciali e poi gli aumenti obbligatori per le aggravanti comuni, con il solo limite dell’art. 66 c.p.; non sono consentiti tanti aumenti quante sono le speciali.
  • Cassazione penale, sez. IV, 1 marzo 2021, n. 7925: l’aumento facoltativo per il concorso di aggravanti ad effetto speciale opera sulla pena per la circostanza più grave, con il limite non superabile dei trent’anni di reclusione, e richiede adeguata motivazione.

Rapporti con altre norme

  • Art. 61 c.p.: aggravanti comuni, cui si applica di regola l’aumento fino a un terzo.
  • Art. 63 c.p.: base di calcolo dell’aumento, calcolo a cascata e nozione di circostanza ad effetto speciale.
  • Art. 65 c.p.: regola simmetrica per una sola attenuante.
  • Art. 66 c.p.: limiti degli aumenti in caso di concorso di più aggravanti.
  • Art. 69 c.p.: in caso di prevalenza delle aggravanti si applicano i soli aumenti.
  • Art. 99 c.p.: la recidiva semplice comporta un aumento fisso di un terzo, le forme qualificate aumenti superiori.
  • Art. 133 c.p.: criteri per graduare l’aumento entro il terzo.