Art. 66 c.p. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 66 c.p. pone i limiti massimi degli aumenti di pena quando concorrono più circostanze aggravanti. Se l’art. 63, secondo comma, c.p. consente di applicare gli aumenti in successione, ciascuno sulla pena risultante dal precedente, il cumulo può produrre risultati abnormi: la norma impedisce che la somma delle aggravanti trasformi la pena del reato in una sanzione sproporzionata rispetto alla cornice edittale scelta dal legislatore. È la disposizione simmetrica all’art. 67 c.p., che fissa i limiti inferiori delle diminuzioni in caso di concorso di attenuanti.
La tecnica adottata combina un limite relativo, legato alla pena del singolo reato, e limiti assoluti, legati alla specie di pena, secondo una logica analoga a quella che l’art. 78 c.p. segue per il concorso di reati.
Contenuto della disposizione
Limite relativo. La pena risultante dagli aumenti non può superare il triplo del massimo edittale stabilito per il reato. Il limite non vale quando si tratta delle circostanze autonome o ad effetto speciale (secondo capoverso dell’art. 63 c.p.), per le quali la pena è già determinata dalla legge in modo indipendente e il concorso è regolato dall’art. 63, quarto comma, c.p.
Limiti assoluti. In ogni caso la pena non può eccedere: trent’anni, per la reclusione (n. 1); cinque anni, per l’arresto (n. 2); per le pene pecuniarie, gli importi indicati dal n. 3, ancora espressi nel testo in lire, distinti per multa e ammenda e più elevati quando il giudice si avvale della facoltà di aumento prevista dal capoverso dell’art. 133-bis c.p. in relazione alle condizioni economiche del reo. Gli importi vanno convertiti in euro secondo le regole generali sulla conversione delle sanzioni pecuniarie.
Ambito. I limiti operano anche per le circostanze ad effetto speciale quanto al tetto assoluto: il limite dei trent’anni di reclusione si applica comunque, anche all’ulteriore aumento facoltativo previsto dall’art. 63, quarto comma, c.p.
Profili applicativi
Nella prassi la norma interviene soprattutto quando con una o più aggravanti ad effetto speciale concorrono aggravanti comuni. La sequenza corretta è nota: si individua la circostanza speciale più grave e si applica la relativa pena; si opera eventualmente un unico aumento facoltativo, entro il terzo, per le altre speciali; si applicano poi gli aumenti obbligatori per ciascuna aggravante comune. Proprio per questi ultimi l’art. 66 costituisce l’unico limite.
Il limite relativo del triplo va verificato rispetto al massimo edittale del reato, non alla pena base in concreto: per reati con cornici modeste può diventare decisivo, mentre per i reati più gravi opera di regola il limite assoluto dei trent’anni.
Gli aumenti per la continuazione e per il concorso di reati non sono aumenti per circostanze e soggiacciono ai limiti propri degli artt. 78 e 81 c.p. Quanto alle pene pecuniarie, la conversione degli importi in lire va eseguita con attenzione, perché il testo pubblicato non è stato aggiornato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme