Art. 66 c.p. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 66 c.p. pone i limiti massimi degli aumenti di pena quando concorrono più circostanze aggravanti. Se l’art. 63, secondo comma, c.p. consente di applicare gli aumenti in successione, ciascuno sulla pena risultante dal precedente, il cumulo può produrre risultati abnormi: la norma impedisce che la somma delle aggravanti trasformi la pena del reato in una sanzione sproporzionata rispetto alla cornice edittale scelta dal legislatore. È la disposizione simmetrica all’art. 67 c.p., che fissa i limiti inferiori delle diminuzioni in caso di concorso di attenuanti.

La tecnica adottata combina un limite relativo, legato alla pena del singolo reato, e limiti assoluti, legati alla specie di pena, secondo una logica analoga a quella che l’art. 78 c.p. segue per il concorso di reati.

Contenuto della disposizione

Limite relativo. La pena risultante dagli aumenti non può superare il triplo del massimo edittale stabilito per il reato. Il limite non vale quando si tratta delle circostanze autonome o ad effetto speciale (secondo capoverso dell’art. 63 c.p.), per le quali la pena è già determinata dalla legge in modo indipendente e il concorso è regolato dall’art. 63, quarto comma, c.p.

Limiti assoluti. In ogni caso la pena non può eccedere: trent’anni, per la reclusione (n. 1); cinque anni, per l’arresto (n. 2); per le pene pecuniarie, gli importi indicati dal n. 3, ancora espressi nel testo in lire, distinti per multa e ammenda e più elevati quando il giudice si avvale della facoltà di aumento prevista dal capoverso dell’art. 133-bis c.p. in relazione alle condizioni economiche del reo. Gli importi vanno convertiti in euro secondo le regole generali sulla conversione delle sanzioni pecuniarie.

Ambito. I limiti operano anche per le circostanze ad effetto speciale quanto al tetto assoluto: il limite dei trent’anni di reclusione si applica comunque, anche all’ulteriore aumento facoltativo previsto dall’art. 63, quarto comma, c.p.

Profili applicativi

Nella prassi la norma interviene soprattutto quando con una o più aggravanti ad effetto speciale concorrono aggravanti comuni. La sequenza corretta è nota: si individua la circostanza speciale più grave e si applica la relativa pena; si opera eventualmente un unico aumento facoltativo, entro il terzo, per le altre speciali; si applicano poi gli aumenti obbligatori per ciascuna aggravante comune. Proprio per questi ultimi l’art. 66 costituisce l’unico limite.

Il limite relativo del triplo va verificato rispetto al massimo edittale del reato, non alla pena base in concreto: per reati con cornici modeste può diventare decisivo, mentre per i reati più gravi opera di regola il limite assoluto dei trent’anni.

Gli aumenti per la continuazione e per il concorso di reati non sono aumenti per circostanze e soggiacciono ai limiti propri degli artt. 78 e 81 c.p. Quanto alle pene pecuniarie, la conversione degli importi in lire va eseguita con attenzione, perché il testo pubblicato non è stato aggiornato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 16 novembre 2023, n. 46210: nel concorso di più aggravanti ad effetto speciale e di aggravanti comuni, dopo la pena per la speciale più grave e l’eventuale unico aumento per le altre speciali, il giudice applica gli aumenti obbligatori per le comuni con l’unico limite dell’art. 66 c.p.
  • Cassazione penale, sez. IV, 1 marzo 2021, n. 7925: l’aumento facoltativo per il concorso di circostanze ad effetto speciale opera sulla pena determinata per la più grave, con l’unico limite non superabile dei trent’anni di reclusione dell’art. 66, primo comma, n. 1, c.p.
  • Cassazione penale, sez. I, 25 maggio 2017, n. 26338: l’art. 63, quarto comma, c.p. sostituisce il cumulo giuridico al cumulo materiale degli aumenti, col solo vincolo del rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 66 c.p.
  • Cassazione penale, sez. II, 18 settembre 2017, n. 42520: per la circostanza ad effetto speciale soccombente l’aumento è facoltativo e non può superare un terzo, sicché non è legittimo l’aumento della metà per la recidiva.

Rapporti con altre norme

  • Art. 63 c.p.: calcolo a cascata degli aumenti e regime delle circostanze autonome e ad effetto speciale, sottratte al limite del triplo.
  • Art. 64 c.p.: misura dell’aumento per una sola aggravante e limite dei trent’anni.
  • Art. 67 c.p.: limiti simmetrici delle diminuzioni per più attenuanti.
  • Art. 133-bis c.p.: aumento delle pene pecuniarie in ragione delle condizioni economiche del reo, che eleva i limiti del n. 3.
  • Artt. 78 e 81 c.p.: limiti di pena nel concorso di reati e nella continuazione, distinti da quelli per le circostanze.
  • Art. 69 c.p.: in caso di prevalenza delle aggravanti si applicano i soli aumenti, nei limiti dell’art. 66.