Art. 65 c.p. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;(5)

2. 2° alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3. 3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 65 c.p. stabilisce di quanto si riduce la pena quando ricorre una sola circostanza attenuante e la legge non ne determina essa stessa la misura. È la regola residuale che dà concreto contenuto alle attenuanti comuni dell’art. 62 c.p., alle attenuanti generiche dell’art. 62-bis c.p. e a tutte le attenuanti speciali prive di una propria misura di diminuzione. Ne costituisce il pendant, sul versante delle aggravanti, l’art. 64 c.p.

La norma bilancia due esigenze: assicurare al giudice uno spazio di adeguamento della pena al caso concreto e, al tempo stesso, fissare un tetto alla diminuzione, perché una singola circostanza, per definizione accessoria, non può sovvertire la valutazione legislativa del fatto. Per le pene perpetue la riduzione proporzionale non è praticabile, e il legislatore ha quindi previsto la sostituzione con una pena temporanea determinata.

Il n. 1, relativo alla pena di morte, è privo di oggetto: la pena capitale è stata soppressa per i delitti previsti dal codice penale dal d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ne ha disposto la sostituzione con l’ergastolo, e successivamente bandita dall’art. 27, quarto comma, Cost.

Contenuto della disposizione

Presupposti. La disposizione si applica quando ricorre una sola attenuante e quando la legge non stabilisce in modo specifico la diminuzione. Se la norma che prevede l’attenuante indica una misura propria (ad esempio una riduzione da un terzo alla metà, o una cornice edittale autonoma), prevale quella previsione.

Ergastolo (n. 2). Alla pena dell’ergastolo si sostituisce la reclusione da venti a ventiquattro anni. Non si tratta di una frazione, ma di una nuova cornice edittale entro la quale il giudice determina la pena secondo l’art. 133 c.p.

Altre pene (n. 3). Le pene temporanee, detentive e pecuniarie, sono diminuite in misura non eccedente un terzo. Il limite è massimo e non minimo: la riduzione può essere anche di un solo giorno o di pochi euro, secondo la valutazione del giudice. Come prevede l’art. 63, primo comma, c.p., la diminuzione si calcola sulla pena che il giudice avrebbe applicato in assenza della circostanza.

Più attenuanti. Se le attenuanti sono più di una, le diminuzioni si applicano in successione secondo l’art. 63, secondo comma, c.p., nei limiti dell’art. 67 c.p. Le attenuanti generiche contano, a questi fini, come un’unica circostanza (art. 62-bis c.p.).

Profili applicativi

La giurisprudenza ha chiarito che la sostituzione dell’ergastolo con la reclusione da venti a ventiquattro anni presuppone un reato punito con l’ergastolo come pena base. Quando la pena perpetua consegue soltanto alla presenza di aggravanti, come nell’omicidio aggravato, l’esito dipende dal giudizio di bilanciamento dell’art. 69 c.p.: con l’equivalenza si applica la pena del reato non circostanziato (per l’omicidio, la reclusione non inferiore a ventuno anni); con la prevalenza delle attenuanti si elide l’aggravante e la diminuzione opera sulla pena ordinaria, con i soli limiti generali dell’art. 67 c.p.

Nel concorso tra attenuanti generiche bilanciate e attenuanti speciali sottratte al bilanciamento, il calcolo segue un ordine preciso: prima si effettua il giudizio di comparazione e si determina la pena, anche ai sensi dell’art. 65 c.p., e solo sul risultato si applica la diminuente speciale; a seguire la riduzione per il rito.

Nella prassi l’errore più frequente è trattare il terzo come misura fissa. Il giudice che applica una riduzione inferiore al massimo non deve motivare analiticamente, ma la scelta di discostarsi sensibilmente dal massimo in presenza di elementi favorevoli può essere censurata se priva di giustificazione. Per la difesa, oltre a chiedere il riconoscimento dell’attenuante, conviene argomentare espressamente sull’estensione della riduzione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 15 aprile 1992, n. 4703: la sostituzione dell’ergastolo con la reclusione da venti a ventiquattro anni opera solo per i reati puniti con l’ergastolo indipendentemente da aggravanti; se la pena perpetua deriva dalle aggravanti, l’equivalenza con le attenuanti comporta la pena del reato non circostanziato.
  • Cassazione penale, sez. I, 6 marzo 1991, n. 20801: il limite del n. 2 va coordinato con l’art. 69 c.p. e non rileva quando il reato base è punito con la reclusione e l’ergastolo deriva dalla prevalenza delle aggravanti; in caso di prevalenza dell’attenuante la riduzione può spingersi fino ai limiti dell’art. 67 c.p.
  • Cassazione penale, sez. I, 12 maggio 1980, n. 5901: nello stesso senso, gli artt. 65 n. 2 e 67 n. 2 riguardano i reati per i quali l’ergastolo è previsto originariamente e non quelli in cui consegue alle sole aggravanti.
  • Cassazione penale, sez. I, 20 marzo 2015, n. 11857: per un delitto punito con l’ergastolo, la prevalenza o l’equivalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, ai sensi degli artt. 65 e 69 c.p., determina la nuova cornice su cui operano poi la diminuente speciale della dissociazione e quella del rito.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 18 marzo 2010, n. 10713: quando concorre un’attenuante ad effetto speciale sottratta al bilanciamento, va dapprima effettuato il giudizio di comparazione tra le altre circostanze e solo sul risultato si applica la diminuente speciale.

Rapporti con altre norme

  • Art. 63 c.p.: base di calcolo della diminuzione e definizione delle circostanze ad effetto speciale, che sfuggono alla misura dell’art. 65.
  • Art. 64 c.p.: regola simmetrica per una sola aggravante.
  • Art. 67 c.p.: limiti delle diminuzioni in caso di più attenuanti.
  • Art. 69 c.p.: in caso di prevalenza delle attenuanti si applicano le sole diminuzioni, nella misura dell’art. 65.
  • Artt. 62 e 62-bis c.p.: principali attenuanti cui si applica la misura generale.
  • Art. 22 c.p.: disciplina della pena dell’ergastolo.
  • Art. 442 c.p.p.: la riduzione per il giudizio abbreviato è distinta dalle diminuzioni per le circostanze e si applica dopo di esse.