Art. 69 c.p. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. (242a)(250)(251)(265)(280)(301)(310)(311)(333)(338)(344)(347)(369)(375)(382)(396)
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell’ergastolo”.
Aggiornamento (242a)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 15 novembre 2012, n. 251 (in G.U. 1ª s.s. 21/11/2012, n. 46) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale”.
Aggiornamento (250)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen”.
Aggiornamento (251)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen”.
Aggiornamento (265)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016, n. 74 (in G.U. 1ª s.s. 13/04/2016, n. 15) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen”.
Aggiornamento (280)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 17 luglio 2017, n. 205, (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (301)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 73 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (310)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 31 marzo 2021, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 07/04/2021, n. 14), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (311)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 8 luglio 2021, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/2021, n. 28), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod.
pen.- sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (333)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile - 12 maggio 2023, n. 94 (in G.U. 1ª s.s. 17/05/2023, n. 20), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (338)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2023, n. 141 (in G.U. 1ª s.s. 12/07/2023, n. 28), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (344)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 12 ottobre 2023, n. 188 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2023, n. 42), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. - nella versione introdotta dall’art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell’art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» - sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (347)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 9 novembre 2023, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (369)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 23/4/2025, n. 17) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (375)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 117 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (382)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 settembre - 16 ottobre 2025, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 22/10/2025, n. 43), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Aggiornamento (396)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 12 maggio 2026, n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 13/05/2026, n. 19), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 69 c.p. disciplina il concorso eterogeneo di circostanze, cioè la presenza contemporanea di aggravanti e attenuanti nello stesso reato. Anziché sommare algebricamente aumenti e diminuzioni, il codice affida al giudice un giudizio di comparazione, o bilanciamento, che si chiude con uno di tre esiti: prevalenza delle aggravanti, prevalenza delle attenuanti, equivalenza. È uno degli strumenti principali di individualizzazione della pena, perché consente di adeguare la sanzione alla valutazione complessiva del fatto e della personalità del reo.
La fisionomia attuale della norma risale al d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla l. 7 giugno 1974, n. 220, che ha esteso il bilanciamento alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a quelle autonome o indipendenti, prima escluse, e abrogato l’ultimo comma originario. La l. 5 dicembre 2005, n. 251 ha poi introdotto nel quarto comma il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata dell’art. 99, quarto comma, c.p. e sulle aggravanti degli artt. 111 e 112, primo comma, n. 4, c.p. Su quel divieto si è sviluppata un’ampia giurisprudenza costituzionale demolitoria, culminata da ultimo nella sentenza n. 72 del 2026.
Contenuto della disposizione
Esiti del bilanciamento. Se prevalgono le aggravanti, si applicano solo gli aumenti di pena per esse stabiliti e non si tiene conto delle diminuzioni; se prevalgono le attenuanti, si applicano solo le diminuzioni; in caso di equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta senza alcuna circostanza. Il bilanciamento elide le circostanze soccombenti ai fini della pena, ma non altera il titolo del reato.
Ambito. Il giudizio riguarda anche le circostanze inerenti alla persona del colpevole (imputabilità e recidiva) e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria. Ne restano fuori le circostanze che leggi speciali sottraggono espressamente al bilanciamento e quelle che la giurisprudenza, per la loro funzione premiale, ritiene di applicazione obbligatoria.
Divieto di prevalenza. Il quarto comma vieta che le attenuanti siano ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata e sulle aggravanti degli artt. 111 e 112, primo comma, n. 4, c.p.: in tali casi il giudice può giungere al più all’equivalenza.
Profili applicativi
Discrezionalità e motivazione. Il bilanciamento è una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità. Per l’equivalenza basta che il giudice la ritenga la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena, anche con riferimento implicito alla valutazione complessiva del fatto e della personalità; non occorre l’analitico esame di tutti i parametri dell’art. 133 c.p.
Sequenza di calcolo. Le circostanze sottratte al bilanciamento si applicano dopo il giudizio di comparazione tra quelle bilanciabili. Non è consentito, d’altra parte, operare contestualmente aumenti per le aggravanti e diminuzioni per le attenuanti, entrambe bilanciabili, senza procedere alla comparazione.
Recidiva reiterata. Il divieto di prevalenza opera solo se la recidiva è in concreto ritenuta e applicata dal giudice: se questi la esclude, perché non espressiva di maggiore colpevolezza o pericolosità, cade anche la preclusione. La Corte costituzionale ha più volte dichiarato illegittimo il divieto rispetto a singole attenuanti, osservando che esso, quando impedisce di dare rilievo a una consistente riduzione dell’offensività del fatto o a scelte collaborative incentivate dalla legge, produce pene sproporzionate. Ne sono oggi sottratte, tra le altre, l’attenuante del danno di speciale tenuità dell’art. 62, n. 4, c.p., la collaborazione nei furti dell’art. 625-bis c.p., il fatto di lieve entità nella rapina e la riparazione integrale del danno dell’art. 62, n. 6, prima parte, c.p.; per i delitti puniti con l’ergastolo il divieto è caduto in radice. Il divieto continua invece ad applicarsi, allo stato, alle attenuanti generiche, ed è quindi indispensabile verificare, attenuante per attenuante, lo stato della giurisprudenza costituzionale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme