Art. 62-bis c.p. Circostanze attenuanti generiche
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
2. Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.(229)
3. In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Aggiornamento (229)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 62-bis c.p. disciplina le circostanze attenuanti generiche, dette anche innominate o atipiche. Introdotte nel 1944, dopo che il codice Rocco le aveva escluse, rispondono all’esigenza di consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto valorizzando elementi favorevoli non tipizzati dal legislatore, a completamento del catalogo dell’art. 62 c.p. La norma è uno strumento di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in attuazione dei principi di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
La disposizione è stata riscritta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta ex Cirielli), che ha inserito il secondo comma, volto a limitare la concessione delle generiche ai recidivi reiterati imputati di gravi delitti. Il terzo comma, secondo cui l’assenza di precedenti condanne non può da sola fondare il beneficio, è stato aggiunto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Sul secondo comma è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2011, da cui deriva il testo vigente dal 16 giugno 2011.
Contenuto della disposizione
Il giudizio è discrezionale ma deve essere motivato. Gli elementi valutabili sono quelli dell’art. 133 c.p.: gravità del fatto, intensità del dolo o grado della colpa, capacità a delinquere desunta dai motivi, dai precedenti, dalla condotta contemporanea e successiva al reato e dalle condizioni di vita del reo. Le generiche entrano nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti (art. 69 c.p.), salvi i divieti di prevalenza previsti per la recidiva reiterata e per specifiche aggravanti.
Profili applicativi
Nella pratica difensiva la richiesta delle generiche deve indicare elementi positivi specifici: condotta riparatoria, risarcimento, confessione utile, resipiscenza, buona condotta carceraria, condizioni personali o familiari, modesto ruolo nel fatto. Una richiesta generica, fondata sulla sola incensuratezza o sull’assenza di profili negativi, è destinata all’insuccesso dopo la riforma del 2008, che ha reso necessaria una positiva meritevolezza.
Sul versante della motivazione, il giudice non è tenuto a esaminare ogni elemento dedotto: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, anche uno soltanto, purché la ragione del diniego sia ricostruibile. Ne deriva che in sede di legittimità le censure sul diniego vengono spesso dichiarate inammissibili, perché si risolvono in un dissenso valutativo non sindacabile, salvo i casi di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
Quanto al comportamento processuale, l’imputato ha diritto al silenzio, ma il giudice può trarre dalla sua condotta nel processo elementi per valutarne la personalità; la confessione è un elemento favorevole, ma perde peso se tardiva o resa di fronte a un quadro probatorio ormai schiacciante.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Le generiche si coordinano con le attenuanti comuni dell’art. 62 c.p., con cui possono concorrere, e con i criteri di commisurazione dell’art. 133 c.p., che ne costituiscono il parametro di riferimento. La misura della diminuzione è fissata dall’art. 65 c.p.; il concorso con aggravanti è regolato dal giudizio di bilanciamento dell’art. 69 c.p., il cui quarto comma vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, mentre singole norme di parte speciale (ad esempio l’art. 628, quinto comma, c.p.) prevedono divieti di bilanciamento con determinate aggravanti. Restano distinti la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che opera sul piano della punibilità, e le attenuanti speciali di lieve entità, introdotte dalla legge o dalla Corte costituzionale per singole fattispecie. Sul piano processuale, la concessione delle generiche incide sul calcolo della pena nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e nel giudizio abbreviato (art. 442 c.p.p.), mentre il diniego è censurabile in appello e in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.