Art. 62-bis c.p. Circostanze attenuanti generiche

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

2. Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.(229)

3. In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 16 giugno 2011

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Aggiornamento (229)

La Corte Costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 62-bis c.p. disciplina le circostanze attenuanti generiche, dette anche innominate o atipiche. Introdotte nel 1944, dopo che il codice Rocco le aveva escluse, rispondono all’esigenza di consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto valorizzando elementi favorevoli non tipizzati dal legislatore, a completamento del catalogo dell’art. 62 c.p. La norma è uno strumento di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in attuazione dei principi di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

La disposizione è stata riscritta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta ex Cirielli), che ha inserito il secondo comma, volto a limitare la concessione delle generiche ai recidivi reiterati imputati di gravi delitti. Il terzo comma, secondo cui l’assenza di precedenti condanne non può da sola fondare il beneficio, è stato aggiunto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Sul secondo comma è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2011, da cui deriva il testo vigente dal 16 giugno 2011.

Contenuto della disposizione

  • Primo comma: il giudice può prendere in considerazione circostanze diverse da quelle dell’art. 62 c.p., se le ritiene tali da giustificare una diminuzione della pena. Quale che sia il loro numero, esse valgono come una sola circostanza, che comporta la riduzione fino a un terzo (art. 65 c.p.) e può concorrere con le attenuanti comuni.
  • Secondo comma: per il recidivo reiterato (art. 99, quarto comma, c.p.) imputato di uno dei delitti dell’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, non si tiene conto dei criteri dell’art. 133, primo comma, n. 3, e secondo comma, c.p. Dopo la sentenza costituzionale del 2011 resta però valutabile la condotta susseguente al reato.
  • Terzo comma: l’incensuratezza, cioè l’assenza di precedenti condanne, non può essere posta per ciò solo a fondamento del riconoscimento.

Il giudizio è discrezionale ma deve essere motivato. Gli elementi valutabili sono quelli dell’art. 133 c.p.: gravità del fatto, intensità del dolo o grado della colpa, capacità a delinquere desunta dai motivi, dai precedenti, dalla condotta contemporanea e successiva al reato e dalle condizioni di vita del reo. Le generiche entrano nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti (art. 69 c.p.), salvi i divieti di prevalenza previsti per la recidiva reiterata e per specifiche aggravanti.

Profili applicativi

Nella pratica difensiva la richiesta delle generiche deve indicare elementi positivi specifici: condotta riparatoria, risarcimento, confessione utile, resipiscenza, buona condotta carceraria, condizioni personali o familiari, modesto ruolo nel fatto. Una richiesta generica, fondata sulla sola incensuratezza o sull’assenza di profili negativi, è destinata all’insuccesso dopo la riforma del 2008, che ha reso necessaria una positiva meritevolezza.

Sul versante della motivazione, il giudice non è tenuto a esaminare ogni elemento dedotto: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, anche uno soltanto, purché la ragione del diniego sia ricostruibile. Ne deriva che in sede di legittimità le censure sul diniego vengono spesso dichiarate inammissibili, perché si risolvono in un dissenso valutativo non sindacabile, salvo i casi di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.

Quanto al comportamento processuale, l’imputato ha diritto al silenzio, ma il giudice può trarre dalla sua condotta nel processo elementi per valutarne la personalità; la confessione è un elemento favorevole, ma perde peso se tardiva o resa di fronte a un quadro probatorio ormai schiacciante.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 10 giugno 2011, n. 183: è illegittimo il secondo comma dell’art. 62-bis c.p. nella parte in cui impedisce, per i recidivi reiterati imputati dei gravi delitti indicati, di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato; la preclusione privilegiava irragionevolmente i precedenti rispetto a indici che possono rivelare con pari o maggiore efficacia l’attuale capacità criminale, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
  • Cassazione penale, sez. III, 13 maggio 2026, n. 17123: dopo la riforma del 2008 l’incensuratezza o la mera assenza di profili negativi non impongono il riconoscimento delle generiche, occorrendo una positiva meritevolezza, mentre i precedenti possono legittimamente fondarne il diniego; il richiamo a un eloquente certificato penale esplicita l’elemento preponderante, e l’esito positivo dell’affidamento in prova non neutralizza i precedenti ai fini della norma. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. V, 13 giugno 2025, n. 22342: nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati gli altri; ricorso dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 17 luglio 2025, n. 26264: la facoltà dell’imputato di non rispondere, o anche di rendere dichiarazioni non veritiere, non impedisce al giudice di valutarne il comportamento processuale per trarne elementi sulla personalità; ai fini delle generiche può bastare un solo elemento, attinente alla personalità o alla gravità del fatto, ritenuto prevalente.
  • Cassazione penale, sez. I, 12 aprile 2023, n. 15397: la confessione spontanea è tra gli elementi positivi valutabili, ma il giudice può escluderne la valenza quando sia contrastata da altri elementi di disvalore, si limiti a prendere atto dell’ineluttabilità della prova d’accusa o sia dettata soltanto dall’attesa utilitaristica di uno sconto di pena.

Rapporti con altre norme

Le generiche si coordinano con le attenuanti comuni dell’art. 62 c.p., con cui possono concorrere, e con i criteri di commisurazione dell’art. 133 c.p., che ne costituiscono il parametro di riferimento. La misura della diminuzione è fissata dall’art. 65 c.p.; il concorso con aggravanti è regolato dal giudizio di bilanciamento dell’art. 69 c.p., il cui quarto comma vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, mentre singole norme di parte speciale (ad esempio l’art. 628, quinto comma, c.p.) prevedono divieti di bilanciamento con determinate aggravanti. Restano distinti la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che opera sul piano della punibilità, e le attenuanti speciali di lieve entità, introdotte dalla legge o dalla Corte costituzionale per singole fattispecie. Sul piano processuale, la concessione delle generiche incide sul calcolo della pena nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e nel giudizio abbreviato (art. 442 c.p.p.), mentre il diniego è censurabile in appello e in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.