Art. 67 c.p. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
2. 1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;(5)
3. 2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.
4. Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 67 c.p. fissa i limiti inferiori della pena quando concorrono più circostanze attenuanti. È la norma simmetrica all’art. 66 c.p., che delimita verso l’alto gli aumenti per il concorso di aggravanti. Se l’art. 63, secondo comma, c.p. consente di applicare le diminuzioni in successione, l’una sulla pena risultante dall’altra, l’art. 67 impedisce che l’accumulo di attenuanti conduca a una pena simbolica, sproporzionata per difetto rispetto alla gravità del reato.
La disposizione mantiene il riferimento alla pena di morte, priva di oggetto dopo la sua soppressione per i delitti del codice penale con il d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ne ha previsto la sostituzione con l’ergastolo, e il divieto dell’art. 27, quarto comma, Cost.
Contenuto della disposizione
Pene perpetue. Se per il delitto la legge stabilisce l’ergastolo, la pena da applicare per effetto di più diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione (n. 2). Il n. 1 fissava il limite di quindici anni per i delitti puniti con la morte.
Pene temporanee. Le altre pene sono diminuite; quando non si tratta di circostanze autonome o ad effetto speciale (quelle del secondo capoverso dell’art. 63 c.p.), la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto. Il quarto si calcola sulla pena base, cioè sulla pena che il giudice avrebbe irrogato per il reato senza attenuanti.
Circostanze autonome o ad effetto speciale. Il limite del quarto non opera quando tra le attenuanti concorrenti vi sono circostanze del secondo capoverso dell’art. 63: in tal caso la riduzione segue le cornici e le misure stabilite dalle singole norme e, per il concorso di più attenuanti di questo tipo, l’art. 63, quinto comma, c.p.
Profili applicativi
Il limite del quarto è un limite di risultato, non una misura di diminuzione. Il giudice non riduce la pena di un quarto, ma applica in successione le singole diminuzioni (fino a un terzo ciascuna, salvo misure diverse) e verifica che la pena finale non scenda sotto un quarto della pena base. Ad esempio, con una pena base di quattro anni, tre attenuanti comuni applicate nella massima estensione portano a poco più di un anno e due mesi, risultato consentito; una quarta diminuzione condurrebbe a circa nove mesi, ma la pena non potrà comunque scendere sotto un anno, pari a un quarto della pena base.
Quanto all’ergastolo, la giurisprudenza riferisce il limite dei dieci anni ai delitti per i quali la pena perpetua è prevista come pena base. Se l’ergastolo deriva solo da aggravanti e le attenuanti sono ritenute prevalenti, le aggravanti sono elise e le diminuzioni operano sulla pena temporanea del reato semplice, entro il limite generale del quarto.
Va infine ricordato che la riduzione per il rito, ad esempio quella del giudizio abbreviato, non è una diminuzione per circostanze e si applica dopo il calcolo delle attenuanti, sicché il limite dell’art. 67 non la riguarda.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme