Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire trecento a cinquemila.
2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 361 c.p. punisce l’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Apre il capo dei delitti contro l’attività giudiziaria e tutela l’interesse dell’amministrazione della giustizia a ricevere tempestivamente le notizie di reato, presupposto dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.). La norma presidia sul piano penale l’obbligo di denuncia che l’art. 331 c.p.p. pone a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, e l’obbligo di riferire la notizia di reato che l’art. 347 c.p.p. impone alla polizia giudiziaria.
Il testo è quello originario del 1930; per la multa si applicano gli importi convertiti in euro.
Contenuto della disposizione
È un reato proprio e omissivo, che si consuma quando scade il tempo utile per la denuncia, da valutare in concreto. Per l’incaricato di pubblico servizio provvede l’art. 362 c.p. La notizia deve essere stata acquisita nell’esercizio o a causa delle funzioni: per gli appartenenti alla polizia giudiziaria il secondo comma estende la rilevanza alla notizia avuta comunque, ma la giurisprudenza esclude le conoscenze maturate in contesti privati del tutto estranei al servizio. Il dolo è generico e consiste nella consapevolezza di avere notizia di un reato procedibile d’ufficio e nella volontà di non denunciarlo o di ritardare la denuncia. Il delitto è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
Il punto più delicato è stabilire quando sorge l’obbligo. Non basta un mero sospetto: il pubblico ufficiale deve essere in condizione di individuare gli elementi di un reato e di acquisire i dati utili per la denuncia. Prima di quel momento è legittimo, e anzi doveroso, svolgere gli accertamenti interni necessari per verificare se esista davvero una notizia di reato; l’inerzia o il ritardo ingiustificato successivi integrano invece il delitto. L’obbligo non presuppone la certezza della commissione del reato né l’individuazione del responsabile.
La casistica riguarda sindaci, dirigenti pubblici, insegnanti e dirigenti scolastici, medici di strutture pubbliche, curatori fallimentari, che sono pubblici ufficiali e devono denunciare i reati emersi dalla documentazione della procedura, ad esempio le distrazioni compiute dall’amministratore. Nei procedimenti di prevenzione o nelle amministrazioni giudiziarie, la mancata denuncia di ammanchi da parte del magistrato o dell’amministratore rileva a questo titolo.
Va tenuta distinta la semplice omissione dal favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): la sola mancata denuncia, anche se obbligatoria, non integra il favoreggiamento, che richiede un’attività positiva di aiuto. Per il pubblico ufficiale indagato come autore di omessa denuncia rilevano anche le garanzie processuali: chi poteva essere indiziato del reato non può essere sentito come semplice persona informata.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 361 c.p. si inserisce in una serie di fattispecie omogenee: omessa denuncia da parte dell’incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.), omessa denuncia aggravata per i delitti contro la personalità dello Stato (art. 363 c.p.), omessa denuncia di reato da parte del cittadino nei casi previsti (art. 364 c.p.) e omissione di referto da parte degli esercenti una professione sanitaria (art. 365 c.p.). Sul piano processuale l’obbligo è regolato dagli artt. 331 e 347 c.p.p. La causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. esclude la punibilità di chi omette la denuncia per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Quando l’omissione si accompagna a condotte attive di aiuto all’autore del reato si configura il favoreggiamento (art. 378 c.p.); quando è il prezzo di un accordo illecito, la corruzione (artt. 318 e 319 c.p.).