Art. 369 c.p. Autocalunnia

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’autocalunnia è collocata nel capo I del titolo III del libro II del codice penale, tra i delitti contro l’attività giudiziaria, accanto alla simulazione di reato (art. 367 c.p.) e alla calunnia (art. 368 c.p.). Le tre figure condividono la stessa ragione di tutela: impedire che l’apparato della giustizia penale sia messo in moto, o deviato, da notizie di reato false. Nella calunnia l’accusa falsa colpisce un innocente; nella simulazione si denuncia un reato inesistente; nell’autocalunnia è lo stesso agente ad attribuirsi un reato che non ha commesso.

L’interesse protetto è il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia, che viene sviata sia quando indaga su un fatto mai avvenuto, sia quando si concentra sulla persona sbagliata, lasciando impunito il vero responsabile. Proprio per questo il consenso dell’agente all’accusa contro sé stesso non elimina il disvalore del fatto: il bene leso non appartiene a chi si autoaccusa, ma alla collettività.

Il testo è quello originario del codice del 1930 e non risulta inciso da riforme recenti.

Contenuto della disposizione

Soggetto attivo. Si tratta di reato comune: può commetterlo chiunque.

Condotta. La norma prevede due modalità. La prima è la dichiarazione resa a una delle autorità indicate nell’art. 368 c.p., ossia l’autorità giudiziaria o un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne; la dichiarazione può essere fatta anche con scritto anonimo o sotto falso nome. La seconda è la confessione resa innanzi all’autorità giudiziaria. Il riferimento alla confessione non restringe il reato alle dichiarazioni rese al giudice: è solo una delle forme tipiche, e il fatto sussiste anche quando l’autoaccusa è rivolta, ad esempio, alla polizia giudiziaria.

Oggetto della falsa autoincolpazione. L’agente deve incolpare sé stesso di un reato che sa non avvenuto, oppure di un reato commesso da altri. Elemento costitutivo essenziale è la falsità dell’accusa rivolta a sé stessi, che va accertata sulla base della ricostruzione dei fatti. L’autoaccusa può riguardare anche soltanto elementi materiali del fatto, purché idonei a esporre l’agente a un procedimento penale. È ammessa anche una forma implicita: chi ritratta un’accusa vera, sapendola fondata, si attribuisce implicitamente il reato di calunnia.

Elemento soggettivo. È richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza della falsità dell’autoaccusa e nella volontà di renderla. Il movente, spesso la protezione del vero autore, è estraneo alla struttura del reato.

Natura e consumazione. È un reato di pericolo e istantaneo: si consuma nel momento in cui la dichiarazione giunge all’autorità, senza che occorra l’effettivo avvio di un procedimento.

Pena e procedibilità. La pena è la reclusione da uno a tre anni. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se il fatto attribuito costituisce una contravvenzione, opera la diminuzione di pena prevista dall’art. 370 c.p., che fa riferimento alle pene stabilite negli articoli precedenti.

Profili applicativi

Il caso tipico, ricorrente nella prassi, è quello del familiare o dell’amico che si dichiara conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro o in un controllo, per evitare conseguenze penali al vero conducente (ad esempio per guida in stato di ebbrezza). Altrettanto frequente è l’autoaccusa di furti o di detenzione di sostanze stupefacenti per proteggere un congiunto con precedenti.

Due questioni dominano il contenzioso. La prima è il rapporto con il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): chi si accusa falsamente per aiutare il vero colpevole realizza, al tempo stesso, un aiuto a eludere le indagini; la giurisprudenza risolve il concorso apparente in favore dell’autocalunnia, norma speciale, con assorbimento del favoreggiamento. La seconda è l’applicabilità della causa di non punibilità dell’art. 384 c.p., che esclude la punibilità di chi ha commesso il fatto per salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. L’esimente opera quando la condotta è l’unico modo per evitare il pericolo concreto e attuale; la spontaneità della presentazione alla polizia giudiziaria non la esclude. Più incerto è il caso in cui il pericolo sia stato creato dallo stesso agente, ad esempio con una precedente denuncia contro il congiunto, sul quale si registrano orientamenti non uniformi.

Va tenuto distinto il caso, frequente nel contesto della circolazione stradale, della falsa indicazione di sé o di altri come conducente ai fini della sola decurtazione dei punti della patente: quando non vi è attribuzione di un reato, l’autocalunnia non è configurabile e la condotta viene di regola ricondotta alle fattispecie di falso.

Sotto il profilo probatorio, la falsità dell’autoaccusa si desume spesso da incongruenze del racconto (modalità esecutive inverosimili, luoghi e tempi errati) e dai riscontri sull’effettivo autore; non rileva che quest’ultimo venga poi assolto nel procedimento a suo carico.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 25 agosto 1986, n. 8606: il termine “confessione” indica una delle modalità tipiche del reato e non limita l’autocalunnia alle dichiarazioni rese al giudice; il reato sussiste anche per le dichiarazioni rese a qualsiasi autorità tenuta a riferire all’autorità giudiziaria.
  • Cassazione penale, sez. VI, 31 gennaio 2014, n. 5074: elemento costitutivo è la falsità dell’autoaccusa, accertata sulla base della ricostruzione dei fatti; il movente è estraneo alla fattispecie, a dolo generico, e la successiva assoluzione della persona che si intendeva favorire non esclude il reato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 20 novembre 2003, n. 44737: commette autocalunnia, e non favoreggiamento personale, chi per giovare al vero autore si addebita elementi anche solo materiali del fatto; il favoreggiamento resta assorbito per specialità.
  • Cassazione penale, sez. VI, 11 luglio 2023, n. 30143: in presenza di un fatto unitario il favoreggiamento è assorbito nell’autocalunnia; chi concorre nell’autocalunnia non può costituirsi parte civile per il medesimo reato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 1 marzo 2022, n. 7254: la causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. può applicarsi al padre che si autoaccusa per evitare al figlio l’incriminazione per guida in stato di ebbrezza; la spontaneità della presentazione alla polizia giudiziaria non è di ostacolo, occorrendo verificare il pericolo concreto e la necessità della condotta.
  • Cassazione penale, sez. VI, 23 gennaio 2003, n. 3397: l’art. 384 c.p., a differenza dello stato di necessità, non richiede che il pericolo non sia stato volontariamente causato; è quindi applicabile alla madre che ritratta falsamente la denuncia contro il figlio, autoaccusandosi di calunnia.
  • Cassazione penale, sez. VI, 8 marzo 1990, n. 3374: secondo un orientamento più risalente, l’esimente non opera se la situazione di pericolo è stata creata dallo stesso agente; autocalunnia e falsa testimonianza possono concorrere perché tutelano aspetti diversi dell’attività giudiziaria.

Rapporti con altre norme

  • Art. 367 c.p.: la simulazione di reato riguarda un fatto inesistente denunciato senza attribuirlo a sé o ad altri; l’autocalunnia può avere a oggetto anche un reato realmente commesso, ma da un’altra persona.
  • Art. 368 c.p.: la calunnia è il modello strutturale della norma e ne individua le autorità destinatarie della dichiarazione.
  • Art. 370 c.p.: prevede la diminuzione di pena quando il fatto falsamente attribuito costituisce contravvenzione.
  • Art. 378 c.p.: il favoreggiamento personale, sussidiario, resta assorbito quando il fatto integra autocalunnia.
  • Art. 372 c.p.: la falsa testimonianza può concorrere con l’autocalunnia.
  • Art. 384 c.p.: causa di non punibilità per chi agisce per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
  • Art. 15 c.p.: il principio di specialità governa il rapporto con il favoreggiamento.
  • Art. 483 c.p.: la falsa dichiarazione sul conducente rilevante solo per sanzioni amministrative esula dall’autocalunnia e può integrare un falso.