Art. 369 c.p. Autocalunnia
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’autocalunnia è collocata nel capo I del titolo III del libro II del codice penale, tra i delitti contro l’attività giudiziaria, accanto alla simulazione di reato (art. 367 c.p.) e alla calunnia (art. 368 c.p.). Le tre figure condividono la stessa ragione di tutela: impedire che l’apparato della giustizia penale sia messo in moto, o deviato, da notizie di reato false. Nella calunnia l’accusa falsa colpisce un innocente; nella simulazione si denuncia un reato inesistente; nell’autocalunnia è lo stesso agente ad attribuirsi un reato che non ha commesso.
L’interesse protetto è il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia, che viene sviata sia quando indaga su un fatto mai avvenuto, sia quando si concentra sulla persona sbagliata, lasciando impunito il vero responsabile. Proprio per questo il consenso dell’agente all’accusa contro sé stesso non elimina il disvalore del fatto: il bene leso non appartiene a chi si autoaccusa, ma alla collettività.
Il testo è quello originario del codice del 1930 e non risulta inciso da riforme recenti.
Contenuto della disposizione
Soggetto attivo. Si tratta di reato comune: può commetterlo chiunque.
Condotta. La norma prevede due modalità. La prima è la dichiarazione resa a una delle autorità indicate nell’art. 368 c.p., ossia l’autorità giudiziaria o un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne; la dichiarazione può essere fatta anche con scritto anonimo o sotto falso nome. La seconda è la confessione resa innanzi all’autorità giudiziaria. Il riferimento alla confessione non restringe il reato alle dichiarazioni rese al giudice: è solo una delle forme tipiche, e il fatto sussiste anche quando l’autoaccusa è rivolta, ad esempio, alla polizia giudiziaria.
Oggetto della falsa autoincolpazione. L’agente deve incolpare sé stesso di un reato che sa non avvenuto, oppure di un reato commesso da altri. Elemento costitutivo essenziale è la falsità dell’accusa rivolta a sé stessi, che va accertata sulla base della ricostruzione dei fatti. L’autoaccusa può riguardare anche soltanto elementi materiali del fatto, purché idonei a esporre l’agente a un procedimento penale. È ammessa anche una forma implicita: chi ritratta un’accusa vera, sapendola fondata, si attribuisce implicitamente il reato di calunnia.
Elemento soggettivo. È richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza della falsità dell’autoaccusa e nella volontà di renderla. Il movente, spesso la protezione del vero autore, è estraneo alla struttura del reato.
Natura e consumazione. È un reato di pericolo e istantaneo: si consuma nel momento in cui la dichiarazione giunge all’autorità, senza che occorra l’effettivo avvio di un procedimento.
Pena e procedibilità. La pena è la reclusione da uno a tre anni. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se il fatto attribuito costituisce una contravvenzione, opera la diminuzione di pena prevista dall’art. 370 c.p., che fa riferimento alle pene stabilite negli articoli precedenti.
Profili applicativi
Il caso tipico, ricorrente nella prassi, è quello del familiare o dell’amico che si dichiara conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro o in un controllo, per evitare conseguenze penali al vero conducente (ad esempio per guida in stato di ebbrezza). Altrettanto frequente è l’autoaccusa di furti o di detenzione di sostanze stupefacenti per proteggere un congiunto con precedenti.
Due questioni dominano il contenzioso. La prima è il rapporto con il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): chi si accusa falsamente per aiutare il vero colpevole realizza, al tempo stesso, un aiuto a eludere le indagini; la giurisprudenza risolve il concorso apparente in favore dell’autocalunnia, norma speciale, con assorbimento del favoreggiamento. La seconda è l’applicabilità della causa di non punibilità dell’art. 384 c.p., che esclude la punibilità di chi ha commesso il fatto per salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. L’esimente opera quando la condotta è l’unico modo per evitare il pericolo concreto e attuale; la spontaneità della presentazione alla polizia giudiziaria non la esclude. Più incerto è il caso in cui il pericolo sia stato creato dallo stesso agente, ad esempio con una precedente denuncia contro il congiunto, sul quale si registrano orientamenti non uniformi.
Va tenuto distinto il caso, frequente nel contesto della circolazione stradale, della falsa indicazione di sé o di altri come conducente ai fini della sola decurtazione dei punti della patente: quando non vi è attribuzione di un reato, l’autocalunnia non è configurabile e la condotta viene di regola ricondotta alle fattispecie di falso.
Sotto il profilo probatorio, la falsità dell’autoaccusa si desume spesso da incongruenze del racconto (modalità esecutive inverosimili, luoghi e tempi errati) e dai riscontri sull’effettivo autore; non rileva che quest’ultimo venga poi assolto nel procedimento a suo carico.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme