Art. 360 c.p. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato.