Art. 372 c.p. Falsa testimonianza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Testo in vigore dal 23 gennaio 2013

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 372 c.p. punisce la falsa testimonianza, il più tipico dei delitti contro l’attività giudiziaria. L’interesse protetto è il corretto funzionamento della giustizia, che dipende dalla genuinità delle prove dichiarative: il testimone ha, per legge, l’obbligo di presentarsi e di rispondere secondo verità (art. 198 c.p.p.), e la norma penale presidia quell’obbligo. Si tratta di un reato proprio, perché può commetterlo soltanto chi riveste formalmente la qualità di testimone, e di un reato di pericolo, che non richiede che la deposizione abbia effettivamente sviato la decisione.

La legge 20 dicembre 2012, n. 237, di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale, ha esteso la fattispecie, con decorrenza dal 23 gennaio 2013, alle deposizioni rese davanti a quella Corte. La pena è la reclusione da due a sei anni.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: chi depone come testimone davanti all’Autorità giudiziaria, in qualsiasi processo (penale, civile, amministrativo, tributario), o davanti alla Corte penale internazionale. Le dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria durante le indagini sono punite da norme diverse (artt. 371-bis e 371-ter c.p.).
  • Condotte: due commissive, l’affermare il falso e il negare il vero, e una omissiva, la reticenza, cioè il tacere in tutto o in parte ciò che si sa sui fatti oggetto dell’esame. Rientra nella reticenza il ricorrente “non ricordo” opposto a circostanze che il teste aveva riferito con precisione e che non possono ragionevolmente essere state dimenticate.
  • Oggetto: fatti pertinenti alla causa e dotati di potenziale efficacia probatoria; la falsità su circostanze del tutto irrilevanti non integra il reato per difetto di offensività.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, cioè coscienza e volontà di dichiarare il falso o di tacere il vero. Il mero errore di percezione o di ricordo esclude il dolo.
  • Consumazione: il reato si perfeziona con la chiusura della deposizione, momento fino al quale il teste può correggersi senza conseguenze.

Il delitto è procedibile d’ufficio. Nel processo penale il giudice che ravvisa indizi di falsità o reticenza ne informa il pubblico ministero trasmettendogli gli atti (art. 207 c.p.p.).

Profili applicativi

La pertinenza e la rilevanza della dichiarazione si valutano ex ante, con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della deposizione: non conta che il giudice abbia poi deciso senza tenerne conto. È quindi infondata la difesa che invoca l’ininfluenza della deposizione sulla sentenza.

Le questioni più delicate riguardano le cause di non punibilità. La ritrattazione (art. 376 c.p.) esclude la pena se il falso è ritrattato e il vero manifestato non oltre la chiusura del dibattimento, e nello stesso procedimento in cui la deposizione è stata resa. L’art. 384 c.p. esclude la punibilità, al primo comma, per chi ha agito per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore e, al secondo comma, per chi non avrebbe dovuto essere sentito come testimone o non è stato avvertito della facoltà di astenersi. I due commi operano in ambiti alternativi: il prossimo congiunto avvertito della facoltà di non deporre che sceglie di rispondere assume pienamente l’obbligo di verità.

Frequente nella pratica è il caso della persona offesa che, dopo aver accusato in indagine, ritratta in dibattimento per timore o per riconciliazione con l’imputato: la reticenza o la smentita possono integrare il reato, salva la verifica delle condizioni dell’art. 384 c.p.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 29 novembre 2007, n. 7208: non commette falsa testimonianza chi, non potendo essere sentito come testimone o avendo facoltà di astenersi, non ne sia stato avvertito, quali che siano i motivi della falsità; la causa di non punibilità del primo comma dell’art. 384 c.p. non opera invece per il testimone che abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi.
  • Cassazione penale, sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 39311: trattandosi di reato di pericolo, basta che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di efficacia probatoria, anche se in concreto non hanno influito sulla decisione; pertinenza e rilevanza vanno valutate ex ante. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. VI, 16 aprile 2025, n. 15102: l’art. 372 c.p. prevede due condotte commissive e una omissiva; integra la reticenza il teste che, dopo accuse circostanziate in indagine, in dibattimento nega ogni ricordo di fatti tanto gravi da non poter essere dimenticati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. VI, 15 aprile 2025, n. 14843: il testimone che conferma in dibattimento accuse già rese in indagine, per sottrarsi al pericolo di essere incriminato per la calunnia in precedenza commessa, non è punibile per falsa testimonianza ai sensi del primo comma dell’art. 384 c.p.; la causa di non punibilità vale solo in sede penale e non esclude l’illecito civile né il risarcimento del danno.
  • Cassazione penale, sez. VI, 15 settembre 2025, n. 30894: la ritrattazione dell’art. 376 c.p. deve intervenire non oltre la chiusura del dibattimento e nel medesimo procedimento in cui il teste ha deposto; non vale quella resa in un diverso procedimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 372 c.p. si colloca in un sistema di norme sulle dichiarazioni processuali: le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.) e al difensore (art. 371-ter c.p.), il falso giuramento della parte nel processo civile (art. 371 c.p.), la falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.). Le aggravanti dell’art. 375 c.p. riguardano la falsità da cui derivi una condanna. Sul piano delle esimenti rilevano la ritrattazione (art. 376 c.p.) e i casi di non punibilità dell’art. 384 c.p., mentre la subornazione e l’intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) colpiscono chi induce il teste a mentire. Sul versante processuale vengono in rilievo l’obbligo di verità (art. 198 c.p.p.), la facoltà di astensione dei prossimi congiunti (art. 199 c.p.p.), lo statuto del testimone assistito (art. 197-bis c.p.p.) e la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 207 c.p.p.). La falsa testimonianza può concorrere con la calunnia (art. 368 c.p.) quando la deposizione contenga un’accusa consapevolmente falsa.