Art. 365 c.p. Omissione di referto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 365 c.p. punisce l’omissione di referto ed è collocato tra i delitti contro l’attività giudiziaria. Il referto è l’atto con cui l’esercente una professione sanitaria informa l’autorità giudiziaria di avere prestato assistenza in un caso che può presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. La norma tutela l’interesse dello Stato alla tempestiva conoscenza dei reati più gravi, che spesso emergono proprio nei pronto soccorso, negli ambulatori e nelle sale settorie: lesioni da arma, violenze domestiche, maltrattamenti su minori, intossicazioni, decessi sospetti.

Il secondo comma bilancia questo interesse con il diritto alla salute (art. 32 Cost.): il sanitario non è tenuto al referto quando esso esporrebbe a procedimento penale la stessa persona assistita, perché nessuno deve rinunciare alle cure per timore di essere denunciato. Il testo è quello originario del 1931.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: chiunque eserciti una professione sanitaria (medici, odontoiatri, infermieri, ostetriche, farmacisti, veterinari e altre professioni sanitarie), sia in regime libero professionale sia come dipendente pubblico, purché abbia prestato la propria assistenza od opera nel caso concreto.
  • Presupposto: un caso che può presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. Basta la possibilità astratta, valutata al momento della prestazione; non è necessario che il sanitario sia certo del reato, né che il reato sia poi accertato. Restano esclusi i delitti procedibili a querela e le contravvenzioni.
  • Condotta: omettere o ritardare il referto all’autorità indicata nell’art. 361 c.p., cioè all’autorità giudiziaria o a un’autorità che a quella abbia obbligo di riferirne. Le forme e i tempi sono fissati dall’art. 334 c.p.p.: entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, cioè coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto con la consapevolezza di trovarsi di fronte a fatti che possono integrare un delitto procedibile d’ufficio.
  • Causa di esclusione (secondo comma): il referto non è dovuto quando esporrebbe a procedimento penale la persona assistita.
  • Pena: multa.

Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Il sanitario non deve compiere indagini né qualificare giuridicamente il fatto: deve riferire quando gli elementi conosciuti nel corso della prestazione rendono possibile, secondo una valutazione ex ante, la configurabilità di un delitto procedibile d’ufficio. Lesioni gravi o gravissime, lesioni da arma, indizi di maltrattamenti, abusi su minori, decessi di cui non possa escludersi con ragionevole certezza un’origine delittuosa sono i casi più frequenti. Il timore di refertazioni superflue non giustifica l’omissione.

L’esonero del secondo comma ha portata ristretta: opera solo quando i fatti da riferire indicherebbero direttamente il paziente come autore del reato, non quando il suo coinvolgimento potrebbe emergere solo da successive indagini. Il medico che cura un latitante non commette favoreggiamento per il solo fatto delle cure e della mancata refertazione, ma risponde di favoreggiamento se tiene condotte ulteriori volte a eludere le indagini, come falsificare la cartella clinica o rilasciare certificati che impediscano accertamenti.

Per il medico che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, come il medico ospedaliero, all’obbligo di referto si affianca quello di denuncia degli artt. 361 e 362 c.p. Sul piano civile, l’omissione può fondare una responsabilità risarcitoria verso chi abbia subito un pregiudizio dal mancato tempestivo intervento dell’autorità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 15 marzo 1985, n. 5446: risponde di favoreggiamento personale il sanitario che non si limita a omettere il referto, ma tiene una condotta attiva contraria alle indagini; nel caso, il medico che aveva estratto un proiettile a un ricercato aveva intestato la cartella clinica a un nome falso.
  • Cassazione penale, sez. VI, 9 aprile 2001, n. 18052: l’esonero del secondo comma opera solo quando i fatti da descrivere nel referto indicano il paziente come autore del reato; non può invocarlo il sanitario che ricovera un paziente per intossicazione acuta da droga, perché l’ipotesi che questi sia un trafficante potrebbe emergere solo da successive indagini.
  • Cassazione civile, sez. III, 26 marzo 2004, n. 6051: l’omissione di referto è reato di pericolo; occorre accertare con valutazione ex ante se il sanitario abbia conosciuto elementi da cui desumere, in termini di astratta possibilità, un delitto procedibile d’ufficio; dall’omissione può discendere anche la responsabilità civile del sanitario.
  • Cassazione penale, sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 51780: l’obbligo di referto sorge quando il sanitario si trova di fronte a un caso che può presentare i connotati di un delitto procedibile d’ufficio, secondo una valutazione ex ante; integra il reato il mancato referto dei medici che, eseguita un’autopsia, non potevano escludere con ragionevole certezza l’origine delittuosa del decesso, e il rischio di refertazioni inutili non vale a giustificarlo.
  • Cassazione penale, sez. VI, 11 giugno 2015, n. 38281: le cure prestate a un latitante non integrano favoreggiamento se restano coerenti con la patologia; l’omissione del referto non può essere considerata condotta elusiva quando il referto esporrebbe il paziente a procedimento penale, ricorrendo l’esonero del secondo comma.
  • Cassazione penale, sez. VI, 30 settembre 2020, n. 35785: commette favoreggiamento il medico che, omesso il referto su un evento lesivo occorso nel suo reparto, redige il certificato di morte e consegna la salma ai parenti senza informazioni sulla reale dinamica, impedendo il riscontro necroscopico; inoltre, l’omissione di referto implica la violazione di un dovere d’ufficio, sicché comporta l’interdizione temporanea dai pubblici uffici anche senza contestazione dell’aggravante dell’art. 61, n. 9, c.p.

Rapporti con altre norme

L’art. 365 c.p. va letto con l’art. 334 c.p.p., che disciplina forme, tempi e contenuto del referto, e con l’art. 361 c.p., che individua l’autorità destinataria. Per i sanitari pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio concorrono gli obblighi di denuncia degli artt. 361 e 362 c.p. Quando l’omissione si accompagna a condotte attive di ostacolo alle indagini si configura il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); se il sanitario altera la documentazione clinica possono ricorrere i delitti di falso (artt. 476 e seguenti c.p.). La causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. può operare quando il referto esporrebbe il sanitario stesso o un prossimo congiunto a un grave nocumento. Il segreto professionale (art. 622 c.p. e art. 200 c.p.p.) non esonera dall’obbligo di referto, che prevale nei limiti fissati dalla legge.