Art. 365 c.p. Omissione di referto
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a lire cinquemila.
2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 365 c.p. punisce l’omissione di referto ed è collocato tra i delitti contro l’attività giudiziaria. Il referto è l’atto con cui l’esercente una professione sanitaria informa l’autorità giudiziaria di avere prestato assistenza in un caso che può presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. La norma tutela l’interesse dello Stato alla tempestiva conoscenza dei reati più gravi, che spesso emergono proprio nei pronto soccorso, negli ambulatori e nelle sale settorie: lesioni da arma, violenze domestiche, maltrattamenti su minori, intossicazioni, decessi sospetti.
Il secondo comma bilancia questo interesse con il diritto alla salute (art. 32 Cost.): il sanitario non è tenuto al referto quando esso esporrebbe a procedimento penale la stessa persona assistita, perché nessuno deve rinunciare alle cure per timore di essere denunciato. Il testo è quello originario del 1931.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
Il sanitario non deve compiere indagini né qualificare giuridicamente il fatto: deve riferire quando gli elementi conosciuti nel corso della prestazione rendono possibile, secondo una valutazione ex ante, la configurabilità di un delitto procedibile d’ufficio. Lesioni gravi o gravissime, lesioni da arma, indizi di maltrattamenti, abusi su minori, decessi di cui non possa escludersi con ragionevole certezza un’origine delittuosa sono i casi più frequenti. Il timore di refertazioni superflue non giustifica l’omissione.
L’esonero del secondo comma ha portata ristretta: opera solo quando i fatti da riferire indicherebbero direttamente il paziente come autore del reato, non quando il suo coinvolgimento potrebbe emergere solo da successive indagini. Il medico che cura un latitante non commette favoreggiamento per il solo fatto delle cure e della mancata refertazione, ma risponde di favoreggiamento se tiene condotte ulteriori volte a eludere le indagini, come falsificare la cartella clinica o rilasciare certificati che impediscano accertamenti.
Per il medico che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, come il medico ospedaliero, all’obbligo di referto si affianca quello di denuncia degli artt. 361 e 362 c.p. Sul piano civile, l’omissione può fondare una responsabilità risarcitoria verso chi abbia subito un pregiudizio dal mancato tempestivo intervento dell’autorità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 365 c.p. va letto con l’art. 334 c.p.p., che disciplina forme, tempi e contenuto del referto, e con l’art. 361 c.p., che individua l’autorità destinataria. Per i sanitari pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio concorrono gli obblighi di denuncia degli artt. 361 e 362 c.p. Quando l’omissione si accompagna a condotte attive di ostacolo alle indagini si configura il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); se il sanitario altera la documentazione clinica possono ricorrere i delitti di falso (artt. 476 e seguenti c.p.). La causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. può operare quando il referto esporrebbe il sanitario stesso o un prossimo congiunto a un grave nocumento. Il segreto professionale (art. 622 c.p. e art. 200 c.p.p.) non esonera dall’obbligo di referto, che prevale nei limiti fissati dalla legge.