Art. 380 c.p. Patrocinio o consulenza infedele
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’ Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
2. La pena è aumentata:
3. 1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
4. 2° se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
5. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.(5)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 380 c.p. punisce il patrocinio o la consulenza infedele, collocato tra i delitti contro l’attività giudiziaria. Il bene tutelato è anzitutto il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia, che presuppone la lealtà di chi assiste le parti nel processo; in secondo luogo, l’interesse della parte assistita a una difesa tecnica fedele. Il difensore e il consulente tecnico sono infatti figure necessarie del processo, e la loro infedeltà altera il contraddittorio.
Il testo vigente dal 23 gennaio 2013 deriva dalla legge 20 dicembre 2012, n. 237, che ha esteso la norma ai procedimenti davanti alla Corte penale internazionale. Il riferimento alla pena di morte contenuto nel terzo comma va letto come riferimento all’ergastolo, dopo la soppressione della pena capitale disposta dal d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
Contenuto della disposizione
La pena è la reclusione da uno a tre anni e la multa non inferiore a 516 euro. È aumentata se il colpevole agisce colludendo con la controparte o se il fatto è commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a 1.032 euro se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto punito con l’ergastolo o con la reclusione superiore a cinque anni. Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
La linea di confine più delicata separa il patrocinio infedele dal semplice errore professionale. La negligenza, l’imperizia o una scelta difensiva sbagliata danno luogo a responsabilità civile e disciplinare, ma non integrano il reato, che richiede la volontaria deviazione dai doveri di fedeltà. Il giudice non deve valutare singoli atti isolati, ma inserirli nella complessiva strategia difensiva per stabilire se il professionista abbia consapevolmente tradito il mandato.
La casistica tipica riguarda il difensore che lascia scadere termini di impugnazione facendo credere al cliente di aver proposto il gravame, che nasconde l’esito sfavorevole di un giudizio, che simula attività processuali mai compiute, che trattiene somme di spettanza dell’assistito o che transige senza mandato. Spesso il reato concorre con la truffa, quando il professionista si fa pagare compensi per prestazioni inesistenti. Va sempre verificata la pendenza di un procedimento: l’omessa proposizione di un ricorso mai depositato, se non vi era alcun giudizio in corso, resta fuori dalla norma, e altrettanto vale per la consulenza stragiudiziale.
Il nocumento deve essere provato e collegato causalmente all’infedeltà, ma non deve esserne l’unica causa. In mancanza di prova del nocumento il reato non si configura, anche se è accertata la dolosa inattività del difensore.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 381 c.p. punisce le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, come l’assistenza contemporanea di parti contrarie, prescindendo dal nocumento. Il reato concorre spesso con la truffa (art. 640 c.p.) e, se il professionista trattiene somme del cliente, con l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.); la falsificazione di provvedimenti giudiziari per ingannare l’assistito integra i delitti di falso (artt. 476 e seguenti c.p.). Sul piano civile, la responsabilità del professionista è regolata dagli artt. 1176 e 2236 c.c.; sul piano disciplinare rilevano i doveri di fedeltà, diligenza e informazione del codice deontologico forense e l’art. 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per il consulente tecnico d’ufficio, che non assiste una parte, opera invece l’art. 373 c.p. (falsa perizia).