1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 370 c.p. chiude il gruppo di norme dedicate alle false notizie di reato, collocate tra i delitti contro l’attività giudiziaria. Non descrive un autonomo fatto di reato, ma prevede una diminuzione delle pene stabilite per la simulazione di reato (art. 367 c.p.), per la calunnia (art. 368 c.p.) e per l’autocalunnia (art. 369 c.p.) quando il fatto falsamente denunciato, attribuito ad altri o a sé stessi concerne un illecito che la legge prevede come contravvenzione.
La ratio è di proporzione. Il disvalore delle false notizie di reato si misura anche sulla gravità del procedimento penale che esse rischiano di innescare: sviare le indagini su una contravvenzione, punita con l’arresto o l’ammenda, compromette l’amministrazione della giustizia in misura minore rispetto all’attribuzione di un delitto, e per la persona falsamente accusata il pregiudizio è di regola meno grave. Il legislatore ha quindi scelto di graduare la risposta sanzionatoria in funzione della natura del reato oggetto della falsa rappresentazione.
Il testo è quello originario del codice del 1930 e non risulta modificato.
Contenuto della disposizione
Ambito. La norma si riferisce alle “pene stabilite negli articoli precedenti”, cioè agli artt. 367, 368 e 369 c.p., e si applica sia alla simulazione sia alla calunnia, nella forma diretta e in quella indiretta (simulazione delle tracce), sia all’autocalunnia.
Presupposto. Occorre che il fatto oggetto della denuncia, dell’accusa o dell’autoaccusa sia previsto dalla legge come contravvenzione. La distinzione tra delitti e contravvenzioni si fonda sulla specie della pena stabilita dalla legge (art. 39 c.p.): reclusione e multa per i delitti, arresto e ammenda per le contravvenzioni. Restano fuori dalla norma, e prima ancora dagli artt. 367-369 c.p., gli illeciti meramente amministrativi: la falsa attribuzione di una violazione che comporta soltanto una sanzione amministrativa non integra calunnia.
Momento di valutazione. La natura del reato falsamente attribuito si apprezza con riferimento al momento in cui la falsa notizia è resa. La successiva depenalizzazione o abrogazione dell’illecito non fa venir meno il delitto già consumato, perché il reato presupposto è un mero elemento di fatto della fattispecie e il pericolo per la giustizia si è già realizzato.
Natura ed effetto. La disposizione è comunemente qualificata come circostanza attenuante speciale. Poiché non indica la misura della riduzione, si applica la regola generale dell’art. 65 c.p., che consente una diminuzione fino a un terzo. Trattandosi di circostanza, essa partecipa al giudizio di bilanciamento con eventuali aggravanti secondo l’art. 69 c.p. e, di regola, non incide sulla qualificazione del fatto né sulla procedibilità, che restano quelle del delitto base.
Elemento soggettivo. La diminuzione è oggettiva: dipende dalla natura dell’illecito attribuito, non dalle intenzioni dell’agente.
Profili applicativi
Il terreno elettivo della norma è la circolazione stradale. È frequente il caso di chi, fermato alla guida in stato di ebbrezza o senza documenti, fornisce le generalità di un’altra persona realmente esistente, inducendo gli operanti a redigere a suo nome il verbale di accertamento della contravvenzione. La giurisprudenza qualifica il fatto come calunnia, e non come semplice falsa dichiarazione sull’identità, quando l’identità fisica del responsabile non sia stata contestualmente e insuperabilmente acquisita; in questi casi, proprio perché l’illecito attribuito è una contravvenzione, i giudici di merito applicano la diminuzione dell’art. 370 c.p.
Nella prassi conviene verificare con attenzione tre profili. Il primo è la natura effettiva dell’illecito attribuito: molte condotte stradali sono oggi illeciti amministrativi, e la loro falsa attribuzione non è calunnia; altre, come le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza, sono contravvenzioni. Il secondo è il momento della condotta, perché le successive modifiche della disciplina del reato presupposto non giovano all’imputato. Il terzo è la procedibilità del reato falsamente attribuito: se si tratta di un illecito perseguibile solo a querela e la querela manca, la giurisprudenza esclude la calunnia per difetto di idoneità a far sorgere un procedimento.
Quando l’accusa riguarda insieme contravvenzioni e delitti, la diminuzione non può operare per la parte relativa ai delitti: la falsa attribuzione di un delitto procedibile d’ufficio integra la calunnia nella sua forma piena.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione penale, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 34101: integra calunnia la condotta di chi, controllato dalla polizia, fornisce le generalità di un conoscente esistente così da far redigere a suo carico il verbale per guida in stato di ebbrezza; nella vicenda i giudici di merito avevano riconosciuto la diminuente dell’art. 370 c.p. e la Corte ha precisato che la successiva depenalizzazione del reato attribuito non incide sulla calunnia già consumata.
Cassazione penale, sez. VI, 7 febbraio 2013, n. 6150: configura calunnia, e non falsa dichiarazione sull’identità, il fornire le generalità del fratello durante un controllo per guida in stato di ebbrezza, quando l’identità fisica dell’autore non sia acquisita con certezza; la condanna, pronunciata ai sensi degli artt. 368 e 370 c.p., è stata confermata.
Cassazione penale, sez. VI, 6 agosto 2024, n. 32036: l’illecito falsamente attribuito deve avere natura penale; l’incolpazione di un illecito soltanto amministrativo non integra calunnia.
Cassazione penale, sez. VI, 9 luglio 1999, n. 8827: la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è elemento materiale della calunnia, da apprezzare al momento consumativo, senza che rilevino le successive modifiche della disciplina del reato presupposto.
Cassazione penale, sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 44357: la simulazione di reato sussiste anche se il reato denunciato viene poi abrogato, depenalizzato o reso procedibile a querela, purché la falsa denuncia abbia creato l’astratta possibilità di un procedimento penale.
Cassazione penale, sez. VI, 4 febbraio 2011, n. 4389: la calunnia va esclusa quando il reato attribuito è perseguibile solo a querela e questa non è stata presentata, in assenza di elementi indicativi di ulteriori reati procedibili d’ufficio.
Rapporti con altre norme
Artt. 367, 368 e 369 c.p.: sono le fattispecie cui la diminuzione si applica.
Art. 39 c.p.: fornisce il criterio di distinzione tra delitti e contravvenzioni.
Artt. 65 e 69 c.p.: regolano la misura della diminuzione e il concorso con circostanze aggravanti.
Art. 495 c.p.: le false dichiarazioni sull’identità restano configurabili quando la falsa generalità non espone un terzo al rischio di un procedimento penale.
Art. 186 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285): la guida in stato di ebbrezza, nelle ipotesi penalmente rilevanti, è la contravvenzione più spesso coinvolta.
Art. 2 c.p.: la successione di leggi riguardante il reato falsamente attribuito non incide sui delitti di falsa notizia di reato già consumati.
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Inquadramento e ratio
L’art. 370 c.p. chiude il gruppo di norme dedicate alle false notizie di reato, collocate tra i delitti contro l’attività giudiziaria. Non descrive un autonomo fatto di reato, ma prevede una diminuzione delle pene stabilite per la simulazione di reato (art. 367 c.p.), per la calunnia (art. 368 c.p.) e per l’autocalunnia (art. 369 c.p.) quando il fatto falsamente denunciato, attribuito ad altri o a sé stessi concerne un illecito che la legge prevede come contravvenzione.
La ratio è di proporzione. Il disvalore delle false notizie di reato si misura anche sulla gravità del procedimento penale che esse rischiano di innescare: sviare le indagini su una contravvenzione, punita con l’arresto o l’ammenda, compromette l’amministrazione della giustizia in misura minore rispetto all’attribuzione di un delitto, e per la persona falsamente accusata il pregiudizio è di regola meno grave. Il legislatore ha quindi scelto di graduare la risposta sanzionatoria in funzione della natura del reato oggetto della falsa rappresentazione.
Il testo è quello originario del codice del 1930 e non risulta modificato.
Contenuto della disposizione
Ambito. La norma si riferisce alle “pene stabilite negli articoli precedenti”, cioè agli artt. 367, 368 e 369 c.p., e si applica sia alla simulazione sia alla calunnia, nella forma diretta e in quella indiretta (simulazione delle tracce), sia all’autocalunnia.
Presupposto. Occorre che il fatto oggetto della denuncia, dell’accusa o dell’autoaccusa sia previsto dalla legge come contravvenzione. La distinzione tra delitti e contravvenzioni si fonda sulla specie della pena stabilita dalla legge (art. 39 c.p.): reclusione e multa per i delitti, arresto e ammenda per le contravvenzioni. Restano fuori dalla norma, e prima ancora dagli artt. 367-369 c.p., gli illeciti meramente amministrativi: la falsa attribuzione di una violazione che comporta soltanto una sanzione amministrativa non integra calunnia.
Momento di valutazione. La natura del reato falsamente attribuito si apprezza con riferimento al momento in cui la falsa notizia è resa. La successiva depenalizzazione o abrogazione dell’illecito non fa venir meno il delitto già consumato, perché il reato presupposto è un mero elemento di fatto della fattispecie e il pericolo per la giustizia si è già realizzato.
Natura ed effetto. La disposizione è comunemente qualificata come circostanza attenuante speciale. Poiché non indica la misura della riduzione, si applica la regola generale dell’art. 65 c.p., che consente una diminuzione fino a un terzo. Trattandosi di circostanza, essa partecipa al giudizio di bilanciamento con eventuali aggravanti secondo l’art. 69 c.p. e, di regola, non incide sulla qualificazione del fatto né sulla procedibilità, che restano quelle del delitto base.
Elemento soggettivo. La diminuzione è oggettiva: dipende dalla natura dell’illecito attribuito, non dalle intenzioni dell’agente.
Profili applicativi
Il terreno elettivo della norma è la circolazione stradale. È frequente il caso di chi, fermato alla guida in stato di ebbrezza o senza documenti, fornisce le generalità di un’altra persona realmente esistente, inducendo gli operanti a redigere a suo nome il verbale di accertamento della contravvenzione. La giurisprudenza qualifica il fatto come calunnia, e non come semplice falsa dichiarazione sull’identità, quando l’identità fisica del responsabile non sia stata contestualmente e insuperabilmente acquisita; in questi casi, proprio perché l’illecito attribuito è una contravvenzione, i giudici di merito applicano la diminuzione dell’art. 370 c.p.
Nella prassi conviene verificare con attenzione tre profili. Il primo è la natura effettiva dell’illecito attribuito: molte condotte stradali sono oggi illeciti amministrativi, e la loro falsa attribuzione non è calunnia; altre, come le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza, sono contravvenzioni. Il secondo è il momento della condotta, perché le successive modifiche della disciplina del reato presupposto non giovano all’imputato. Il terzo è la procedibilità del reato falsamente attribuito: se si tratta di un illecito perseguibile solo a querela e la querela manca, la giurisprudenza esclude la calunnia per difetto di idoneità a far sorgere un procedimento.
Quando l’accusa riguarda insieme contravvenzioni e delitti, la diminuzione non può operare per la parte relativa ai delitti: la falsa attribuzione di un delitto procedibile d’ufficio integra la calunnia nella sua forma piena.
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Rapporti con altre norme