Art. 374-bis c.p. (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. ).

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

Testo in vigore dal 23 gennaio 2013

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.