Art. 373 c.p. Falsa perizia o interpretazione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.

2. La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte.(96)

Testo in vigore dal 29 settembre 1982

Note di aggiornamento

Aggiornamento (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.