Art. 371 c.p. Falso giuramento della parte
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
3. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.