Art. 371 c.p. Falso giuramento della parte

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

3. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.