Art. 368 c.p. Calunnia
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.
3. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.(5)(287)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Aggiornamento (287)
La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l’art. 22, comma 1) che “Le pene previste per il reato di calunnia di cui all’articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L’aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 368 c.p. punisce la calunnia, il primo dei delitti contro l’attività giudiziaria. L’interesse tutelato è anzitutto il corretto funzionamento della giustizia penale, che la falsa accusa espone al rischio di indagini e processi inutili e fuorvianti; a esso si affianca l’onore e la libertà della persona falsamente incolpata, che assume la veste di persona offesa. È un reato di pericolo: non serve che un procedimento sia effettivamente avviato, basta che la falsa incolpazione renda possibile il suo inizio.
Il testo è rimasto sostanzialmente quello originario, salvo l’estensione delle denunce rivolte alla Corte penale internazionale e la sostituzione della pena di morte con l’ergastolo operata nel 1944, che rende privo di attuale applicazione l’ultimo periodo del terzo comma. La legge 11 gennaio 2018, n. 6 (art. 22), in materia di testimoni di giustizia, ha previsto all’esterno del codice un aumento da un terzo alla metà quando la calunnia è commessa per ottenere o conservare le speciali misure di protezione, e dalla metà ai due terzi se il beneficio è stato conseguito.
Contenuto della disposizione
Il delitto si consuma nel momento in cui la denuncia o l’atto equivalente perviene all’autorità, senza che rilevino gli sviluppi successivi, salvo per le aggravanti legate alla condanna dell’innocente. È procedibile d’ufficio. La successiva ritrattazione non estingue il reato, poiché l’art. 376 c.p. non lo richiama, e può essere considerata soltanto ai fini della commisurazione della pena.
Profili applicativi
Il terreno più frequente è quello della denuncia-querela presentata in contesti conflittuali (liti di vicinato, separazioni, rapporti di lavoro). La difesa deve distinguere tra la falsa rappresentazione di fatti storici, che connota l’accusa in senso doloso, e la qualificazione giuridica o valutativa di fatti descritti in modo veritiero: chi espone correttamente l’accaduto e ne propone una lettura penalmente rilevante, anche erronea, non commette calunnia, salvo che la valutazione sia fraudolenta o consapevolmente forzata. È buona regola, nella redazione di una querela, separare con cura i fatti dalle valutazioni.
Un secondo tema riguarda l’imputato che si difende accusando altri. Negare l’addebito, anche mentendo, e sostenere implicitamente che l’accusatore dica il falso rientra nel diritto di difesa; non vi rientra invece la formulazione di un’accusa specifica e circostanziata contro un terzo che si sa innocente, idonea a far avviare indagini a suo carico.
Il reato è escluso quando la falsa accusa riguarda fatti manifestamente inverosimili, la cui infondatezza è evidente senza alcuna indagine, o quando il fatto denunciato non costituisce reato per la presenza di una causa di giustificazione risultante dalla stessa denuncia.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La calunnia si distingue dalla simulazione di reato (art. 367 c.p.), nella quale si denuncia un reato mai avvenuto senza attribuirlo a una persona determinata, e dall’autocalunnia (art. 369 c.p.), in cui l’agente accusa sé stesso. Concorre con la diffamazione solo in apparenza, poiché l’offesa alla reputazione è assorbita. Restano distinte la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), che presuppone un procedimento già in corso, e la frode processuale (art. 374 c.p.). Sul piano processuale la persona calunniata, quale persona offesa e danneggiata, può costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 185 c.p.).