Art. 368 c.p. Calunnia

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

3. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.(5)(287)

Testo in vigore dal 21 febbraio 2018

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Aggiornamento (287)

La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l’art. 22, comma 1) che “Le pene previste per il reato di calunnia di cui all’articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L’aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 368 c.p. punisce la calunnia, il primo dei delitti contro l’attività giudiziaria. L’interesse tutelato è anzitutto il corretto funzionamento della giustizia penale, che la falsa accusa espone al rischio di indagini e processi inutili e fuorvianti; a esso si affianca l’onore e la libertà della persona falsamente incolpata, che assume la veste di persona offesa. È un reato di pericolo: non serve che un procedimento sia effettivamente avviato, basta che la falsa incolpazione renda possibile il suo inizio.

Il testo è rimasto sostanzialmente quello originario, salvo l’estensione delle denunce rivolte alla Corte penale internazionale e la sostituzione della pena di morte con l’ergastolo operata nel 1944, che rende privo di attuale applicazione l’ultimo periodo del terzo comma. La legge 11 gennaio 2018, n. 6 (art. 22), in materia di testimoni di giustizia, ha previsto all’esterno del codice un aumento da un terzo alla metà quando la calunnia è commessa per ottenere o conservare le speciali misure di protezione, e dalla metà ai due terzi se il beneficio è stato conseguito.

Contenuto della disposizione

  • Condotta: le forme sono due. La calunnia formale o diretta consiste nell’incolpare di un reato, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche anonima o sotto falso nome, una persona che si sa innocente; la calunnia reale consiste nel simulare a suo carico le tracce di un reato, ad esempio collocando refurtiva o sostanze stupefacenti tra i suoi beni.
  • Destinatario: l’autorità giudiziaria, un’altra autorità che abbia l’obbligo di riferirle (tipicamente la polizia giudiziaria o un pubblico ufficiale) o la Corte penale internazionale.
  • Oggetto: un fatto previsto dalla legge come reato, attribuito a una persona determinata o facilmente individuabile. Non integra calunnia l’incolpazione di un illecito amministrativo o disciplinare.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, che richiede la certezza dell’innocenza dell’incolpato. Il dubbio, il sospetto o la convinzione erronea della colpevolezza escludono il reato.
  • Pena: reclusione da due a sei anni; aumento fino a un terzo se il reato attribuito è punito con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni o con pena più grave; reclusione da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e da sei a venti anni se deriva una condanna all’ergastolo.

Il delitto si consuma nel momento in cui la denuncia o l’atto equivalente perviene all’autorità, senza che rilevino gli sviluppi successivi, salvo per le aggravanti legate alla condanna dell’innocente. È procedibile d’ufficio. La successiva ritrattazione non estingue il reato, poiché l’art. 376 c.p. non lo richiama, e può essere considerata soltanto ai fini della commisurazione della pena.

Profili applicativi

Il terreno più frequente è quello della denuncia-querela presentata in contesti conflittuali (liti di vicinato, separazioni, rapporti di lavoro). La difesa deve distinguere tra la falsa rappresentazione di fatti storici, che connota l’accusa in senso doloso, e la qualificazione giuridica o valutativa di fatti descritti in modo veritiero: chi espone correttamente l’accaduto e ne propone una lettura penalmente rilevante, anche erronea, non commette calunnia, salvo che la valutazione sia fraudolenta o consapevolmente forzata. È buona regola, nella redazione di una querela, separare con cura i fatti dalle valutazioni.

Un secondo tema riguarda l’imputato che si difende accusando altri. Negare l’addebito, anche mentendo, e sostenere implicitamente che l’accusatore dica il falso rientra nel diritto di difesa; non vi rientra invece la formulazione di un’accusa specifica e circostanziata contro un terzo che si sa innocente, idonea a far avviare indagini a suo carico.

Il reato è escluso quando la falsa accusa riguarda fatti manifestamente inverosimili, la cui infondatezza è evidente senza alcuna indagine, o quando il fatto denunciato non costituisce reato per la presenza di una causa di giustificazione risultante dalla stessa denuncia.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 28 maggio 2026, n. 19447: il dolo di calunnia esige la certezza dell’innocenza dell’incolpato; esso non sussiste quando l’errore cade su profili valutativi o interpretativi della condotta denunciata, descritta senza alterazioni, sempre che la valutazione non sia fraudolenta o consapevolmente forzata, mentre l’omessa verifica di fatti storici concreti può connotare in senso doloso un’accusa perentoria.
  • Cassazione penale, sez. VI, 1 luglio 2026, n. 24277: l’imputato può negare, anche mentendo, le accuse, e l’accusa implicita all’accusatore resta coperta dal diritto di difesa (art. 51 c.p.); se però egli formula un’incolpazione specifica e circostanziata contro un terzo che sa innocente, idonea a far avviare un’indagine, la condotta non è scriminata, né opera l’art. 384 c.p., che non comprende la calunnia.
  • Cassazione penale, sez. VI, 15 maggio 2026, n. 17600: poiché la calunnia è reato di pericolo che richiede almeno l’astratta possibilità dell’avvio di un procedimento, il reato non si configura quando l’accusa riguarda fatti manifestamente inverosimili o il fatto denunciato non costituisce reato per una causa di giustificazione.
  • Cassazione penale, sez. VI, 16 marzo 2026, n. 10079: la calunnia sussiste anche se il reato oggetto della falsa incolpazione è successivamente abrogato, perché la valutazione si compie al momento della consumazione, quando l’innocente era comunque esposto al rischio del procedimento.

Rapporti con altre norme

La calunnia si distingue dalla simulazione di reato (art. 367 c.p.), nella quale si denuncia un reato mai avvenuto senza attribuirlo a una persona determinata, e dall’autocalunnia (art. 369 c.p.), in cui l’agente accusa sé stesso. Concorre con la diffamazione solo in apparenza, poiché l’offesa alla reputazione è assorbita. Restano distinte la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), che presuppone un procedimento già in corso, e la frode processuale (art. 374 c.p.). Sul piano processuale la persona calunniata, quale persona offesa e danneggiata, può costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 185 c.p.).