Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,
2. o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.(5)
3. Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
4. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila.
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.(33)(125)(233)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Aggiornamento (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
Aggiornamento (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Aggiornamento (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 378 c.p. punisce il favoreggiamento personale, collocato tra i delitti contro l’attività giudiziaria. Il bene protetto è il regolare svolgimento delle indagini e delle ricerche dell’autorità dopo la commissione di un reato: la norma colpisce chi, senza aver partecipato al reato, si attiva per sviare l’accertamento della responsabilità altrui o per sottrarre qualcuno alla cattura. Si tratta di un delitto di pericolo, che non richiede l’effettivo successo dell’aiuto prestato.
Il testo è rimasto in larga parte quello originario. La legge 20 dicembre 2012, n. 237, con effetto dal 23 gennaio 2013, ha esteso la tutela alle investigazioni e alle ricerche svolte dagli organi della Corte penale internazionale. Il riferimento alla pena di morte è superato dalla sua soppressione, con sostituzione dell’ergastolo.
Contenuto della disposizione
Il delitto è procedibile d’ufficio. Rileva l’aggravante dell’agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) quando l’aiuto è diretto a favorire l’associazione.
Profili applicativi
La casistica più frequente riguarda le dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria: tipico è il caso dell’acquirente di sostanza stupefacente che, fermato dopo l’acquisto, rifiuta di indicare il venditore o ne fornisce una descrizione fuorviante. Altre ipotesi ricorrenti sono l’ospitalità al latitante, la falsa indicazione del conducente di un veicolo coinvolto in un incidente, la ricerca e l’individuazione di microspie installate dagli inquirenti, la comunicazione all’indagato dell’esistenza di accertamenti in corso.
Sul piano probatorio non occorre dimostrare il vantaggio effettivamente ottenuto dal favorito: basta l’idoneità della condotta a ostacolare, anche solo temporaneamente, le indagini. La difesa può invece far leva sull’accertata insussistenza del fatto presupposto, che esclude il reato, e sulla causa di non punibilità dell’art. 384 c.p., che opera quando il favoreggiatore ha agito per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Il timore di ritorsioni per la propria incolumità resta invece estraneo all’art. 384 c.p. e può essere valutato soltanto ai sensi dell’art. 54 c.p.
Un errore frequente è contestare il favoreggiamento rispetto a un reato permanente ancora in corso: finché la permanenza non è cessata, l’aiuto al colpevole si traduce in concorso nel reato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il favoreggiamento personale si distingue dal favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), che riguarda l’aiuto ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, e dalla ricettazione (art. 648 c.p.) e dal riciclaggio (art. 648-bis c.p.), connotati dal fine di profitto o dall’ostacolo all’identificazione della provenienza illecita dei beni. Rispetto ai soggetti che rendono dichiarazioni nel processo, possono venire in rilievo le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.) e la falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Per il sostegno ai partecipi di associazioni criminali opera la norma speciale dell’art. 418 c.p. (assistenza agli associati), mentre il confine con il concorso esterno e la partecipazione all’associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.) dipende dalla natura e dalla stabilità dell’apporto. Le cause di non punibilità sono quelle dell’art. 384 c.p. e, in via generale, dell’art. 54 c.p.