Art. 384 c.p. Casi di non punibilità
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
2. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.(152)(175)(215)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (152)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416 (in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n. 1), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell’art. 199 del codice di procedura penale”.
Aggiornamento (175)
La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l’art. 26, comma 1) che “Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5”.
Aggiornamento (215)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 25/3/2009, n. 12), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 384 c.p. chiude il capo dei delitti contro l’attività giudiziaria con una causa di non punibilità speciale, riferita a un elenco tassativo di reati: omessa denuncia (artt. 361-365 c.p.), omesso referto e omessa denuncia di cose provenienti da delitto, autocalunnia (art. 369 c.p.), false informazioni al pubblico ministero o al difensore (artt. 371-bis e 371-ter c.p.), falsa testimonianza (art. 372 c.p.), falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), frode processuale (art. 374 c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
La ratio è il principio di inesigibilità: l’ordinamento rinuncia a pretendere una condotta conforme alla legge da chi, per osservarla, dovrebbe esporre sé stesso o un prossimo congiunto a un grave pregiudizio nella libertà o nell’onore. La norma si fonda sul riconoscimento dell’istinto di autoconservazione e dei vincoli di solidarietà familiare.
Il secondo comma è stato più volte ampliato. La Corte costituzionale lo ha esteso alle false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi (sentenza n. 416 del 1996) e da chi, indagato per reato probatoriamente collegato, non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere (sentenza n. 75 del 2009, da cui deriva il testo vigente dal 26 marzo 2009). L’elenco comprende oggi anche le false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.), introdotte con la disciplina delle indagini difensive.
Contenuto della disposizione
Il primo comma non richiede la proporzione tra il male evitato e quello cagionato, a differenza dello stato di necessità (art. 54 c.p.), perché non si tratta di un bilanciamento tra interessi omogenei: la libertà o l’onore individuali e l’amministrazione della giustizia sono beni eterogenei.
Profili applicativi
La giurisprudenza qualifica il primo comma come causa di esclusione della colpevolezza e ne fornisce una lettura rigorosa. Il pericolo deve essere concreto e la condotta illecita deve apparire all’agente, secondo il parametro della massima diligenza esigibile, come l’unica via per scongiurare il pregiudizio. Nella falsa testimonianza il caso tipico è il teste costretto a scegliere tra autoincriminarsi e mentire; non basta la generica esigenza di evitare a sé o a un congiunto un probabile coinvolgimento nelle indagini.
Ne derivano due errori frequenti. Il primo è applicare l’esimente al genitore che favorisce il figlio sulla base del solo rapporto di parentela, senza verificare in concreto il rischio e l’assenza di alternative. Il secondo è ritenere che la non punibilità del favoreggiamento si estenda ai reati commessi per realizzarlo, come la simulazione di reato (art. 367 c.p.) o il falso, che non sono compresi nell’elenco e restano punibili. Per invocare l’esimente il giudice deve indicare per quale reato il dichiarante avrebbe corso il rischio di autoincriminarsi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione si distingue dallo stato di necessità (art. 54 c.p.), che richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona e la proporzione, e dalla non punibilità del reo che si autofavorisce, ricavabile dalla struttura stessa dell’art. 378 c.p. Il secondo comma si coordina con le norme processuali sulla capacità e sull’obbligo di testimoniare (artt. 197, 197-bis, 198 e 199 c.p.p.) e sull’avviso della facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p.). Per i prossimi congiunti rinvia all’art. 307, quarto comma, c.p.; altre norme prevedono esenzioni analoghe per singoli reati, come l’art. 418, terzo comma, c.p. per l’assistenza agli associati e l’art. 270-ter c.p. per l’assistenza ai partecipi di associazioni terroristiche.