Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire mille.

2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Testo in vigore dal 11 luglio 1990

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.