Art. 383 c.p. Interdizione dai pubblici uffici
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici.
1. La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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