Art. 383 c.p. Interdizione dai pubblici uffici

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.