Art. 247 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Cessano di avere effetto dalla data dell’entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.