Art. 244 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all’entrata in vigore del codice esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l’espropriazione, si osservano le disposizioni dell’art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. decreto 18 dicembre 1941 n. 1368.