Art. 244 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all’entrata in vigore del codice esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l’espropriazione, si osservano le disposizioni dell’art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. decreto 18 dicembre 1941 n. 1368.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.