Art. 229 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all’ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte successivamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.