Art. 232-bis disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1983

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.