Art. 234 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.