Art. 234 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.