Art. 242 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni del codice, secondo le quali l’esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell’immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all’entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell’effetto richiesta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.