Art. 228 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità.