Art. 230 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del R. decreto 28 marzo 1929 n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s’intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.