Art. 237 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il pegno è stato costituito anteriormente all’entrata in vigore del codice, le condizioni per l’efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.

2. Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.

3. Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell’art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.