Art. 231 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell’art. 2643 del codice agli effetti previsti dall’art. 19 della legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;
3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;
4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.