Art. 239 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni dell’art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.