Art. 246 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni dell’art. 2932 del codice si applicano anche se l’obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, purché l’inadempimento si verifichi posteriormente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.