Art. 232 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall’art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l’omissione dell’annotazione medesima produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.