Art. 232 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall’art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l’omissione dell’annotazione medesima produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.