Art. 240 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall’entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.