Art. 235 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La disposizione dell’art. 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’indennità dovuta dall’assicuratore non è stata ancora corrisposta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.